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Associazione Liberi Professionisti Europei

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Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per incremento dell'occupazione

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2006 il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 luglio 2006 con il quale è stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO) previsto dall'articolo 63, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Si ricorda che, per poter beneficiare del credito d'imposta per nuove assunzione, i datori di lavoro sono tenuti a presentare istanza preventiva all'Agenzia delle entrate - centro operativo di Pescara.
I suddetti crediti possono essere utilizzati solamente previo assenso da parte dell'Agenzia delle entrate, che deve pervenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Le istanze, redatte sul modello approvato, potranno essere presentate a partire dal prossimo 5 agosto in via telematica.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2006

 

Approvazione  del  modello  di istanza per l'attribuzione del credito 
d'imposta  per  l'incremento  dell'occupazione,  da  inviare ai sensi
dell'articolo 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificato   dall'articolo  1,  comma 412,  lettera b),  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266.


                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
  1. Approvazione  del  modello  di  istanza  per  l'attribuzione del
credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.
  1.1.  E'  approvato  il  modello  di istanza per l'attribuzione del
credito  d'imposta  per  l'incremento  dell'occupazione  (Mod.  ICO),
unitamente  alle relative istruzioni, previsto dall'art. 63, comma 3,
della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, come modificato dall'art. 1,
comma 412, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  1.2.  Il  modello di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato per la
richiesta  di  attribuzione del credito d'imposta, previsto dall'art.
63  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
dai soggetti di seguito indicati:
    A)   dai  datori  di  lavoro  che,  in  relazione  ad  incrementi
occupazionali    gia'   registrati   alla   data   di   presentazione
dell'istanza,  intendono  conseguire  il predetto contributo (istanza
cosiddetta «ordinaria»).
  In particolare:
    a) i  cosiddetti «vecchi datori di lavoro» - coloro che alla data
del   7 luglio   2002   risultavano  in  possesso  di  un  incremento
occupazionale rilevante ai fini della fruizione del credito d'imposta
di cui alla legge n. 388 del 2000 - possono chiedere il contributo:
      per  l'anno  2003,  in  relazione agli incrementi mensili della
base  occupazionale  ulteriori  rispetto alla misura massima rilevata
alla predetta data del 7 luglio 2002;
      per gli anni dal 2004 al 2006, per gli incrementi mensili della
base  occupazionale  rispetto  a  quella  media  riferita  al periodo
1° agosto 2001 - 31 luglio 2002;
      b) i cosiddetti «nuovi datori di lavoro» - coloro che alla data
del   7 luglio   non   avevano  registrato  incrementi  occupazionali
rilevanti  -  possono chiedere il contributo per gli anni dal 2003 al
2006  in  relazione  agli incrementi mensili della base occupazionale
rispetto  a  quella  media  riferita  al  periodo  1° agosto  2001  -
31 luglio 2002;
    B)  dai  datori  di lavoro che intendono conseguire il contributo
per  gli  incrementi  mensili  della  base  occupazionale, rispetto a
quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002, che
prevedono  di  registrare  in  relazione  alle assunzioni che saranno
effettuate   entro   trenta   giorni  dall'accoglimento  dell'istanza
(istanza cosiddetta «preventiva»);
    C)  dai  datori  di lavoro che, avendo ottenuto il riconoscimento
del  contributo  a  seguito dell'accoglimento dell'istanza cosiddetta
«preventiva»  di  cui  al precedente punto B), intendono comunicare i
dati   relativi   alle   assunzioni  effettuate  (istanza  cosiddetta
«consuntiva»).
  1.3.  Il  modello  di istanza di cui al punto 1.1 e' composto da un
frontespizio,  contenente i dati identificativi del datore di lavoro,
dal    quadro    A,   relativo   alla   determinazione   dell'entita'
dell'incremento  occupazionale  agevolabile  nonche'  all'indicazione
dell'ammontare  complessivo  del  credito  richiesto, e dal quadro B,
contenente l'elenco dei lavoratori assunti.
  2. Reperibilita' del modello.
  2.1.   Il   modello  di  cui  al  punto  1.1  e'  reso  disponibile
gratuitamente  dall'Agenzia  delle entrate in formato elettronico sul
sito internet www.agenziaentrate.gov.it
  2.2.  Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere altresi' prelevato
da  altri  siti  Internet a condizione che lo stesso sia conforme per
struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento
e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
  2.3.  Il  modello  di  cui  al punto 1.1 puo' essere riprodotto con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo.
  2.4.  E'  consentita  la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel
rispetto  della  conformita'  grafica  al  modello  approvato e della
sequenza dei dati.
  3. Modalita' e termini di presentazione delle istanze.
  3.1.  Le  istanze  di  al punto 1 sono presentate all'Agenzia delle
entrate  in  via  telematica  direttamente,  da  parte  dei  soggetti
abilitati  dall'Agenzia  delle  entrate,  ovvero  tramite  i soggetti
incaricati  di  cui  ai  commi 2-bis  e 3 dell'art. 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive
modificazioni.
  3.2. Le istanze di al punto 1, redatte sul modello approvato con il
presente  provvedimento,  sono  presentate a partire dal quindicesimo
giorno   successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del provvedimento di approvazione del presente modello.
  3.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze e'
effettuata   utilizzando   il   prodotto   di   gestione   denominato
«Creditoccupazione»,   reso  disponibile  gratuitamente  dall'Agenzia
delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
  3.4.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
trasmissione  telematica  di  rilasciare  al  soggetto interessato un
esemplare   cartaceo  dell'istanza  predisposta  con  l'utilizzo  del
prodotto  informatico  di  cui  al  punto  3.3,  nonche'  copia della
comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento  e  che  costituisce  prova  dell'avvenuta presentazione.
L'istanza,  debitamente  sottoscritta  dal  soggetto incaricato della
trasmissione  telematica e dall'interessato, deve essere conservata a
cura di quest'ultimo.
  3.5.  Al Centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per
gli  adempimenti  conseguenti  alla  gestione delle istanze di cui al
punto 1.
Motivazioni.
  L'art.  1,  comma 412, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  ha modificato l'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  prevedendo la facolta' per i datori di lavoro di presentare
l'istanza  di  attribuzione  del  credito  d'imposta per l'incremento
occupazionale anche prima di aver disposto le relative assunzioni. In
tal  caso,  i  datori di lavoro devono effettuare le assunzioni entro
trenta  giorni  dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da
parte  dell'Agenzia  delle  entrate  e  devono  completare  l'istanza
medesima,  a  pena  di  decadenza  dal contributo, comunicando i dati
identificativi  dei  lavoratori  assunti,  entro  i successivi trenta
giorni.
  Al  fine  di dare attuazione alle predette disposizioni, e' emanato
il  presente  provvedimento  con  il  quale  viene approvato il nuovo
modello  di  istanza  per  l'attribuzione  del  credito d'imposta per
l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), con le relative istruzioni,
che  sostituisce il precedente modello approvato con il provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2003.
  In  particolare,  con  il  nuovo modello e' possibile presentare le
seguenti istanze:
    istanza  di  attribuzione  del  credito  d'imposta per incrementi
occupazionali gia' registrati alla data di presentazione dell'istanza
medesima (istanza cosiddetta «ordinaria»);
    istanza  di  attribuzione  del  credito  d'imposta per incrementi
della base occupazionale che si prevedono di registrare, in relazione
alle   assunzioni   che   saranno   effettuate   (istanza  cosiddetta
«preventiva»);
    comunicazione  dei  dati identificativi dei lavoratori assunti, a
seguito    dell'accoglimento   dell'istanza   «preventiva»   (istanza
cosiddetta «consuntiva»).
  In  relazione  ai criteri di attribuzione delle risorse finanziarie
disponibili,  restano  validi  quelli  previsti dal provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 giugno 2003, con il quale
e'  stato definito il termine iniziale di presentazione delle istanze
per   l'attribuzione   del   credito   d'imposta   per   l'incremento
dell'occupazione.
  Per   le   procedure   tecniche   necessarie  per  la  trasmissione
telematica,  il  provvedimento  fa  rinvio ad un prodotto di gestione
denominato    «Creditoccupazione»,   che   sara'   reso   disponibile
gratuitamente   dall'Agenzia   delle   entrate   sul   sito  internet
www.agenziaentrate.gov.it
  Il   termine  iniziale  di  presentazione  delle  istanze  previste
dall'art.  63,  comma 3, della legge n. 289 del 2002, come modificato
dall'art.  1, comma 412, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  redatte  sul  modello  approvato con il presente provvedimento,
viene  stabilito  a  decorrere  dal  quindicesimo giorno successivo a
quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del presente
provvedimento,  in  considerazione  dei  tempi  tecnici connessi alla
trasmissione telematica di tali istanze.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 febbraio 2001, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
  Legge  23 dicembre  2005,  n.  266, concernente disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2006);
  Legge  27 dicembre  2002,  n.  289, concernente disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2003);
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Decreto  del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le
modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei   contratti   di   locazione   e   di  affitto  da  sottoporre  a
registrazione,  nonche'  di  esecuzione  telematica  dei pagamenti, e
successive modificazioni;
  Provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio
2003,  con  il  quale  e'  stato  approvato il modello di istanza per
l'attribuzione     del    credito    d'imposta    per    l'incremento
dell'occupazione (Mod. ICO);
  Provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia delle entrate 20 giugno
2003,   concernente   la   definizione   del   termine   iniziale  di
presentazione  delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta
per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
 
    Roma, 12 luglio 2006
 
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara

      La mudulistica è consultabile cliccando:
       ---->  Vedere Modello da pag. 42 a pag. 55 della G.U.  <----