27 Febbraio 2009, ore 08:44
Processo tributario
Requisiti per la sospensione

Interpretazione restrittiva della discrezionalità del giudice tributario nel valutare i presupposti necessari per la sospensione del processo tributario ex art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992.

di Maurizio Villani, Elvira Licchetta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4003 del 19/02/2009, ha fissato degli importanti principi in materia di sospensione del processo tributario disposta ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Innanzitutto, il Giudice di legittimità precisa come la giurisprudenza più recente abbia statuito che la mancata sospensione del giudizio, nei casi in cui se ne assuma la necessarietà, integri un vizio della decisione astrattamente idoneo ad inficiare la successiva pronuncia di merito, il quale traducendosi nella violazione di una norma processuale (art. 360, n. 4 c.p.c.) è deducibile con il ricorso per Cassazione (fermo restando l’autonoma impugnabilità delle ordinanze di sospensione con istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.). Fatte queste debite premesse, la Suprema Corte afferma come, ai fini dell’individuazione dei requisiti necessari affinché venga disposta la sospensione del processo, occorra avere riguardo alla disciplina applicabile.

Nel caso di specie, trattandosi di querela di falso, la disciplina applicabile è quella disposta dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui: “Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.”

La Cassazione osserva come la norma in questione si limiti a prevedere che il processo possa essere sospeso ogni qual volta sia presentata querela di falso, senza tuttavia che la mancanza di ogni riferimento alla pregiudizialità della decisione (richiamata invece dalla medesima norma con riguardo alle questioni sullo stato o la capacità delle persone) possa assumere particolare rilievo interpretativo, posto che il requisito della pregiudizialità è da ritenersi sicuramente assorbito da quello della rilevanza, nell’ambito della controversia tributaria della cui sospensione si discute, dell’atto impugnato con querela. In sostanza, l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4003/2009 individua quali presupposti necessari per la una sospensione in caso di proposizione di querela di falso:

  • la presentazione di una rituale querela;

  • la rilevanza dell’atto colpito dalla querela per la decisione della controversia che dovrebbe essere sospesa.

A tal fine, i giudici di legittimità statuiscono i limiti entro i quali il vaglio del giudice tributario deve spingersi per stabilire la sussistenza o meno dei requisiti.

Per quanto riguarda la ritualità della querela, siffatta valutazione deve essere estrinseca e formale e limitarsi alla considerazione della riconoscibilità o meno della proposta querela come atto d’impulso processuale del tipo ipotizzato, dovendosi escludere invece che il giudice tributario possa effettuare una valutazione più pregnante, in quanto quest’ultima non è prevista dall’art. 39 ed ancor più perché trattasi di un tipo di sindacato spettante ad un giudice non solo diverso ma altresì appartenente a diversa giurisdizione.

In sostanza, il giudice tributario non può compiere un giudizio sommario e prognostico circa la validità o fondatezza della querela (quasi una sorta di accertamento di fumus boni iuris) , né può valutare l’idoneità dei mezzi di prova offerti dalla parte per privare di efficacia probatoria il documento impugnato.

Per ciò che attiene, invece, alla rilevanza del documento impugnato con querela di falso ai fini della decisione della controversia che dovrebbe essere sospesa, la sentenza in commento chiarisce che, allorquando la querela non colpisca il documento nella sua interezza, il giudizio di rilevanza deve essere effettuato specificamente e analiticamente per ciascun passaggio di ogni atto denunciato di falso.

Deve, infatti, escludersi che possa condursi una valutazione sommaria oppure che siffatta valutazione possa essere surrogata da quella concernente la natura dello specifico dato del quale si denunci la falsità (per escludere che si tratti di circostanza assistita di fede privilegiata e perciò denunciabile con querela di falso), essendo peraltro da rilevare che tale diversa valutazione potrebbe comportare una complessa attività interpretativa sia degli atti impugnati che della stessa querela, non richiesta dall’art. 39 ed in ogni caso spettante solo al giudice competente a decidere sulla querela medesima. In conclusione, si può affermare che l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 4003/2009, contemperi perfettamente il generale e prevalente principio costituzionale della ragionevole durata del processo, teso al contenimento dei procedimenti in stato di quiescenza, con l’altrettanto apprezzabile diritto del singolo ad ottenere la sospensione di un processo tributario, qualora la definizione di un giudizio pendente per querela di falsoappaia essere rilevante ai fini della stessa esistenza della causa tributaria.

Cassazione tributaria, Sentenza 19/02/2009, n. 4003


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