QUADRO SINOTTICO INCENTIVI PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

1

NORMATIVA E CIRCOLARE MINISTERIALE

Art. 7 della L. n. 388 del 23/12/2000.
D.L. n. 138 dell'
08/07/2002 (art. 5).

(G.U. n. 158 dell' 08/07/2002).

Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze dell'01/08/2002.

(G.U. n. 183 del 06/08/2002).

Decreto interdirigenziale dell'01/08/2002.

(G.U. n. 183 del 06/08/2002).

L. n. 178 dell' 08/08/2002
(conv.D.L.n.138/2002).

(G.U.n.187 del 10/08/2002)

C.M. n 73 del
02/09/2002.

2

PRESUPPOSTO PER IL CREDITO D'IMPOSTA
(ASSUNZIONE INCREMENTATIVA)

Datori di lavoro che con l'assunzione incrementano il numero dei dipendenti tra l'1/10/2000 ed il 31/12/2003.Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro dall'01/10/2000, ogni lavoratore assunto costituisce incremento della base occupazionale. Per le assunzioni effettuate dall'08/07/2002 in poi.

 

 

Idem

Per le assunzioni effettuate dall'08/07/2002 in poi. Per le assunzioni effettuate dall'08/07/2002 in poi.

Idem

Idem

3

CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL DIPENDENTE
A TEMPO INDETERMINATO (PIENO O PARZIALE)

- nuovo assunto di età non inferiore a 25 anni;
- nuovo assunto che non ha svolto lavoro a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;
- portatori di handicap;
- rispetto CCNL, anche con riferi-mento ai soggetti che non hanno diritto al credito d'imposta;
- rispetto delle prescrizioni sulla salute e sicurezza.

Idem

   
Idem

Idem

4

CONDIZIONI TEMPORALI

Il credito è commisurato, per ciascun lavoratore e per ciascun mese, all'incremento rispetto alla media degli occupati tra l'1/10/1999 ed il 30/9/2000.
Il confronto deve essere effettuato anche su base annuale.
Con uno o più decreti del Ministro dell'economia di natura non regolamentare sono stabilite le date di decorrenza e le modalità di controllo dei relativi flussi.    
Idem

Idem

5

IMPORTO
LIQUIDAZIONE MENSILE
- 800.000 (€ 413,17).
- 800.000 (€ 413,17) + 400.000 (€ 206,58 ) per aree svantaggiate.
- Compensazione con F/24.
Idem
   
Idem

Idem

6

DECADENZA
(MENSILE ED ANNUALE)
E
REVOCA

Controllo incremento a mese ed anno.
Decadenza in caso di mancato rispetto dell'incremento su base annuale.
L'agevolazione, inoltre, è revocata in caso di violazioni fiscali, contributive e di lavoro accertate in modo definitivo.
A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti d'imposta i cui PRESUPPOSTI si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.     A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti d'imposta i cui PRESUPPOSTI si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 138 già citato (cioè l'08/07/2002).
Idem

7

PREVENTIVA DOMANDA

No

AUTORIZZAZIONE DI SPESA
Prima dell'assunzione istanza al centro operativo di Pescara (per le modalità si rinvia all'art.10 del D.L. n. 138/2002).  
NON E' PREVISTA
Prima dell'assunzione
istanza al centro operativo di Pescara (per le modalità si rinvia all'art.10 del D.L.n. 138/2002)

8

LIMITE QUANTITATIVO

No

Relativi stanziamenti di BILANCIO.
Controllo dei relativi flussi.
Per l'anno 2002
€ 652.138.210
 
Limiti oneri finanziari.

Idem

9

ESAURIMENTO

No
Diritto al credito fino all'esaurimento delle risorse finanziarie con decreto interdirigenziale di cui al precedente n.6. Da comunicare con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Fondi esauriti il 29/07/2002 per tutto l'anno 2002. Fino all'esaurimento delle risorse finanziarie con decreto interdirigenziale. Poiché in data 06/08 c.a. è stato pubblicato in G.U. il decreto che comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, deve ritenersi che il credito d'imposta compete fino alla data del 30 giugno 2002. Si perviene a tale conclusione perché il PRESUPPOSTO per la maturazione del credito d'imposta è costituito dall'incremento della base occupazionale calcolato alla fine di ciascun mese di riferimento, indipendentemente dalla data di assunzione.

10
ENTRATA IN VIGORE
01/01/2001
08/07/2002
06/08/2002
(per i nn. 2 - 7 -9 )
06/08/2002
10/08/2002
02/09/2002

11

SANZIONI
(IRPEF - IRPEG - IRAP)

30%

Idem

    Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito d'imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale, purché entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
Idem

12

NOTE

Per le assunzioni a tempo parziale il credito spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. A decorrere dall'anno 2003, con legge finanziaria, saranno determinati i limiti di spesa.    
Idem
Per l'anno 2002 è tutto esaurito

Lecce, 12 settembre 2002

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

componente del Consiglio dell'Unione Nazionale

delle Camere degli Avvocati Tributaristi