PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/07/2005

Regione Sardegna - incentivare gli interventi di recupero nei centri storici - parte I

Quesito

Egregio Avv. Villani vorrei porle un quesito su un parere da lei espresso e pubblicato 'del 07.07.2005 dei coniugi di Cagliari' sulla cumulabilità della detrazione fiscale del 36% delle ristrutturazione edilizie (parere: Cumulabilità con altre agevolazioni); la circolare N° 121 del 11.05.1998 art 6 cosi recita:

Cumulabilità con altre agevolazioni.
È stato precisato che, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, etc. per l'esecuzione degli interventi agevolabili (diversi dal contributo, corrispondente all'Iva pagata a titolo di rivalsa, concesso ai soggetti danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Umbria e Marche a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 449 del 1997), tali contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione.
Detta riduzione è connessa alla circostanza che per fruire della detrazione è necessario che le spese siano rimaste effettivamente a carico; si ribadisce che qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del Tuir che prevede l'assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti.
Va ora ribadito che i contributi in questione vanno sottratti dalle spese sostenute e quelle eventualmente che residuano danno diritto alla detrazione fino al predetto limite di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono eseguiti i lavori.
Pertanto, ad esempio, in presenza di quattro unità sulle quali sono eseguiti i lavori per un importo complessivo di 800 milioni e per le quali è stato erogato un contributo di 300 milioni, la detrazione può essere calcolata sui 500 milioni che residuano dopo aver sottratto il contributo.

Con questa premessa!..... sembrerebbe che la cumulabilita con altre agevolazione sia chiara per gli interventi a seguito di eventi sismici a norma dell'art. 12 comma 1 della legge 449/1997.

Il mio quesito / dubbio!! è lo stesso dei coniugi di Cagliari:
contributo centro storico legge regionale (Sardegna) 179/1992 e cumulabile con altre agevolazioni fiscali tipo detrazione 36% irpef in modo chiaro e specifico riferito ai contributi centro storico erogati della regione sardegna.

Ringraziandola in anticipo della sua disponibilità porgo i migliori saluti.
Prov. Cagliari

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, con particolare riferimento ai contributi concessi dalla Regione Sardegna in attuazione ed integrazione di quanto disposto dall’art. 12 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, per incentivare gli interventi di recupero nei centri storici, l’art. 14, comma 7 della Legge Regionale Sardegna 13 ottobre 1998, n. 29 prevede la cumulabilità dei contributi di cui sopra 'con le provvidenze previste da leggi nazionali e dalle leggi regionali in materia di recupero secondario e di contenimento dei consumi energetici'.

Distinti saluti.