PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

23/07/2005

TARSU - avvisi di accertamento con contestuale applicazione delle sanzioni anni 2002/2003/2004

Quesito

Gentile Avv. Villani, per cortesia, avrei bisogno di un suo autorevole parere, ancora una volta.

Un contribuente ha ricevuto tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2002-03/04 da parte dell'Ufficio tributo del Comune di Bitonto in cui accertava 20 metri di in piu' per l'appartamento e 15 metri per box, l'ufficio sostiene nell'avviso di accertamento che la differenza deriva dalla verifica in base all'art. 73 comma 1 D. Lgs.507/93 della dichiarazione ai fini ICI, inoltre vorrei sapere se gli avvisi di accertamenti privo della sottoscrizione autografa del responsabile del procedimento è illegittimo e va annullato.

Certi di una sua cortese e sollecita risposta, le invio cordiali saluti.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che:

- innanzitutto, la Corte di Cassazione, Sez. Trib., con l’importante sentenza n. 15858 del 13/08/2004 (in Bollettino Tributario d’Informazioni n. 20/2004, pagg. 1510 e ss.), ha stabilito il principio che in tema di Tarsu il Comune ha sempre l’obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio di difesa; in ogni caso, in sede contenziosa, il contribuente può sempre contestare le risultanze tecniche del Comune, eventualmente anche con il deposito di una perizia giurata di parte, soprattutto per quanto riguarda i metri quadrati dell’appartamento e del box;

- infine, in merito alla firma, Le faccio presente che:
1) il giudice tributario può, incidenter tantum, a norma dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/92, valutare, ai fini della decisione, la legittimità dell’atto amministrativo anche sotto il profilo dell’esistenza dei relativi poteri in capo al soggetto che figura averlo emesso (Cass., Sez. Trib., sentenza n. 2305 del 04/02/2005, in Guida Normativa del Sole24Ore n. 75 di lunedì 02 maggio 2005, pag. 15);
2) in tema di tributi locali, nel caso in cui l’avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell’atto è legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 2495 dell’08/02/2005, in Guida Normativa del Sole24Ore n. 75 di lunedì 02/05/2005, pag. 12);
3) la competenza a sottoscrivere l’avviso di liquidazione in tema di ICI, per esempio, è riconosciuta ex lege (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 504/92) al funzionario responsabile del servizio finanziario; ove, ancora, si contesti la relativa nomina, la prova della contestazione stessa è a carico soltanto del contribuente, che deve documentarla con prove certe e precise (Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 4912 del 07/03/2005, in Guida Normativa del Sole24Ore n. 84 di venerdì 13 maggio 2005, pag. 19).

Distinti saluti.