PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/08/2005

In sede di legittimità non è consentito produrre nuova documentazione

Quesito

Egr. Avv., vista La Sua illustre competenza desidero chiederLe:

Nel P.V.C. redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria e relativo agli anni 1993 e 1994 venivano rilevate delle identiche contestazioni per entrambi gli anni.

A seguito di regolare notifica di avviso di accertamento relativo all’anno 1993 veniva proposto ricorso, poi vinto dalla ricorrente, presso la CTP di Napoli.

Per l’avviso di accertamento inerente l’anno 1994 non si ebbero notizie fino alla notifica di cartella di pagamento contro la quale veniva proposto ricorso alla Commissione Provinciale per irregolare notifica dell’avviso di accertamento;.ricorso respinto per non aver sufficientemente dimostrato che la persona che ebbe a ritirare la notifica era occasionalmente presente presso la sede sociale ed in sicuro contrasto di interessi con la ricorrente.

Nel proporre appello alla CTR si provvide ad indicare, allegando documentazione probante tale affermazioni, i motivi della occasionale presenza e del contrasto di interessi ma, ciononostante, nel luglio 2005 la Commissione Regionale ha rigettato il ricorso motivando tale decisione per la mancanza di querela di parte.

Egr. avvocato, La prego di indicarmi se esistono motivazioni sufficienti per ricorrere avverso tale decisione allegando, in tale ipotesi, la querela di parte.

Grazie e cordiali saluti.
Prov. Napoli

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, che solo oggi ho letto al rientro dalle ferie, Le preciso che nel caso da Lei prospettato non è consigliabile il ricorso per Cassazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 c.p.c., perché in sede di legittimità non è consentito produrre nuova documentazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 372 c.p.c., per cui non è ammesso il deposito di una eventuale querela di falso, che invece, doveva essere presentata e prodotta in occasione del giudizio di merito.

Distinti saluti.