PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/08/2005

Tassazione di atti giudiziari

Quesito

Nel farLe i complimenti per lo studio della materia tributaria, la sua dedizione e divulgazione al pubblico in una materia che viene ritenuta da molti amorfa, volevo porre alla Sua attenzione il seguente quesito in materia di tassazione di atti giudiziari.

Vi è sentenza parziale resa in riferimento ad azione di riduzione e divisione ereditaria.

Il giudice si pronuncia solo sull'azione di riduzione condannando il convenuto al pagamento di una somma a titolo di lesione oltre interessi, senza disporre alcun trasferimento di beni immobili.

Quale è la base di calcolo per le imposte?

E' da includere alla base imponibile anche gli interessi?

Vanno applicate anche le imposte catastali ed ipotecarie, considerato che non vi è trasferimento di beni immobili?

Le faccio presente che l’Agenzia delle Entrate competente ha liquidato la tassazione del citato atto giudiziario sulla base imponibile costituita dalla somma a titolo di lesione con l’aggiunta degli interessi maturati, ha calcolato inoltre imposte ipotecarie e catastali, laddove non vi è alcun trasferimento immobiliare. Tengo a precisarle che l’importo liquidato dall’Ufficio è di circa euro 2.362,00.

Le aggiungo, inoltre, che ho posto il quesito all’Agenzia delle Entrate sul sito Web nella apposita casella WEB MAIL e le riporto il testo della risposta fornitami dall’Agenzia.

Gentile contribuente, in merito al quesito da Lei posto, come stabilito dall'art. 8 co.1 lett. d) ed e) della Tariffa allegata al DPR 131/1986, gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto sono assoggettati all'imposta di Euro 168,00.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente, ai sensi della Circolare Ministeriale del 18/05/2000 n. 99/E.

Gradirei conoscere il suo parere anche in merito a tale palese discrasia nella interpretazione delle norme.

Mi permetto inoltre di chiederLe, per quanto attiene il calcolo degli interessi legali che il convenuto coerede dovrà corrispondere all’attore, gli interessi vanno calcolati col metodo semplice oppure col metodo degli interessi composti.

La ringrazio per ogni ulteriore informazione vorrà fornirmi a riguardo e Le auguro Buon Ferragosto.
Prov. Avellino

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, che ho letto solo oggi al rientro dalle ferie, Le preciso che, innanzitutto, bisogna chiarire a livello civilistico la natura giuridica dell'azione di riduzione.

A tal proposito, Le faccio presente che, più volte, la Corte di Cassazione ha chiarito che:

- l'azione di riduzione è azione personale spettante soltanto al legittimario leso e, come tale, non è né cedibile né alienabile;

- la domanda per integrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene ma un'azione personale che tende alla ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro;

- le disposizioni testamentarie lesive della legittima non sono nulle né annullabili. Sino a quando non siano impugnate con l'azione di riduzione, esse, pertanto, conservano la loro piena efficacia.

In definitiva, se l'azione di riduzione viene intesa civilisticamente come un'azione di 'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale' è applicabile l'art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa I D.P.R. n. 131/1986;.se, invece, la sentenza da Lei citata non ha contenuto patrimoniale, allora è corretta l'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate.

Allo stato attuale, non conoscendo né i termini precisi della causa civile né tantomeno le motivazioni della sentenza di riduzione né infine i motivi che hanno determinato l'Ufficio a notificare la liquidazione di euro 2.362,00, è impossibile dare una precisa e corretta risposta in merito, in quanto non si può stabilire esattamente, in assenza di tutta la documentazione sopra citata, la natura giuridica della controversia in atto e la conseguente tassazione ai fini fiscali.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.