PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

01/09/2005

Spostando i macchinari dalla vecchia sede in quella nuova si perde il diritto a mantenere il credito di imposta ricevuto?

Quesito

Egregio avvocato, ho di nuovo bisogno di un suo parere.

Questa volta si tratta di esprimere il suo parere su un diverso parere data da due commercialisti. Però, la 'disputa' non è accademica, tanto è vero che lunedì prossimo c'è l'appuntamento col notaio.

Il caso è questo: una società srl artigiana ha un numero di soci pari a due e percentuale uguale di proprietà del capitale, sono addivenuti alla decisione di separarsi e quindi un socio cede la sua quota all'altro (eco l'appuntamento con il notaio) ma chiede in cambio di spostare l'attività in altra sede e chiede il cambiamento della ragione sociale attuale.

L'accordo è stato raggiunto dai soci e la sede unica viene spostata in altro laboratorio dello stesso comune e si avrà anche il cambio del nome, ma manterrà inalterata l'attività, i contratti ed i macchinari.

In passato la società ha ottenuto il credito di imposta 388/2000 per l'acquisto di due macchinari una stampatrice di cartelli in metallo ed un computer completo di plotter.

Il consulente del socio uscente ha bloccato la cessione delle quote perché dice che spostando i macchinari da quella sede in quella nuova perdono il diritto a mantenere il credito di imposta ricevuto (non essendo trascorsi i fatidici cinque anni).

Non sono riuscita a trovare nulla che convalidi questa teoria, mi può aiutare lei?

Grazie di tutto, come sempre.

Parere

Gentile Dott. ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, nel caso specifico da Lei segnalato, non si realizza l’ipotesi antielusiva di cui all’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 23/12/2000 perché il semplice spostamento della sede non può certo concretizzare l’ipotesi di destinazione a struttura produttiva diversa da quella che ha dato origine all’agevolazione; in ogni caso, non è da escludere una diversa interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate anche alla luce della Risoluzione n. 101/E del 30/07/2004.

Distinti saluti.