Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
13/09/2005
Credito imposta art. 8 legge 388/2000 e successive modificazioni
Quesito
Con la presente si chiede un gentile parere in merito al credito di imposta di una azienda assistita da questo studio.
Nell'attesa si porgono distinti ossequi.
Una società a responsabilità:
In data 26/07/2002 ha presentato il modello Allegato A) ' Schema per l’invio telematico dei dati per l’Ammissione al Credito d’Imposta (art. 10 e art. 11 del D.L. 8 luglio 2002, n° 138), con investimento netto di euro 641.026, 00 e credito d’imposta richiesto euro 272.436,00.
In data 05/08/2002 il Centro Operativo di Pescara dichiarava non ammissibile lo stesso, per indisponibilità dei fondi stanziati dalla legge per l’anno 2002.
In data 20/02/2003 ha presentato il mod. RTS per lo stesso investimento di cui sopra, da ripartirsi come segue regolarmente approvato DAL Centro di Servizio di Pescara in data 20/03/2003 come segue:
anno 2003 Invest. euro 350000,00
- cred. min. euro 54.487,00,
- cred,. mas. euro 81.731,00;
anno 2004 Invest. euro 200000,00 - cred. min. euro 108.974,00,
- cred. mas. euro 108.974,00;
anno 2005 Invest. euro 91026,00 - cred min. euro 108.974,00,
- cred. mas. Euro 81.731,00.
Nell’anno 2003 ha effettuato investimenti netti per euro 259.093,90 con credito maturato per euro 110.114,91, utilizzato per euro 80.662,36, con una percentuale del 40,42% sul totale previsto, la differenza di credito non utilizzato di euro. 28.383,91 (110.114,91-81.731,00) è stata riportata a nuovo ed utilizzata nell’anno 2004 in compensazione, con perdita di euro. 1.068,64 per in capienza di imposte da versare.
Nell’anno 2004 ha effettuato investimenti netti per euro 160.178,88 con credito maturato di euro 63.746,55, mentre il credito utilizzato è stato di euro 86.412,29, così riveniente euro 28.383,22 con perdita di euro 1.068,64 non utilizzato nell’anno precedente e euro 58.029,07 credito riveniente dall’investimento 2004, con perdita del credito di euro 5.447,48 per mancanza di debiti da compensare.
Si gradirebbe avere un parere:
La scrivente nell’anno 2005 è tenuta a completare gli investimenti nella misura di euro 221.753,22 di cui euro 90.906,10 di competenza 2003, euro 39.821,12 di competenza 2004 ed euro 91.026,00 di competenza 2005?
In tal caso avrà diritto a recuperare tutto il credito previsto nella domanda RTS di euro 272.436,00 al netto di quanto già utilizzato in compensazione?
La società avendo rivisto il suo piano di investimenti, vorrebbe non completare gli stessi, presumendo di effettuare investimenti nell’anno 2005 per circa euro 100.000,00, potrebbe farlo o perderebbe l’intero credito?
E’ tenuta in tal caso a presentare qualche richiesta al Centro di Servizi di Pescara?
Si resta in attesa di un gentile parere in merito.
Distinti saluti.
Prov. Matera
Parere
Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
1) Nel caso specifico da Lei segnalato, è applicabile l’art. 62, comma 1, lettere d), f) e g) della legge n. 289 del 27/12/2002 che, per i soggetti che presentano il Mod. RTS, stabilisce i limiti minimi e massimi di utilizzo del credito d’imposta nonché la tassativa ipotesi di decadenza, limitatamente però a ciascun anno, dal diritto al contributo e non si può presentare una nuova istanza prima dei 12 mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata.
Oltretutto, ultimamente, l’Agenzia delle Entrate sull’argomento si è pronunciata con la Risoluzione n. 104/E del 29/07/2005 (in Guida Normativa del Sole24Ore di giovedì 01 settembre 2005 pagg. 14 e ss.), con la quale, fermo restando il termine finale di realizzazione degli investimenti, l’utilizzo del credito d’imposta dovrà essere fatto nell’anno di presentazione dell’istanza e nei due immediatamente successivi, nel rispetto delle percentuali di utilizzazione minime e massime previste dalla norma a pena di decadenza dal contributo.
Ciò significa che coloro i quali abbiano presentato l’istanza negli ultimi due anni di vigenza dell’agevolazione in esame potranno utilizzare il credito anche successivamente alla data del 31 dicembre 2006 (in tal senso, peraltro, deve intendersi quanto già affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle precedenti Risoluzioni n. 62/E del 09/04/2004 e n. 53/E del 03/05/2005).
2) In ogni caso, se nell’ultimo anno 2005 la società non conclude l’investimento per l’importo originario programmato ed autorizzato dal Centro Operativo di Pescara, secondo me, perde l’utilizzo del credito limitatamente all’anno 2005, proprio perché la succitata lett. g) della legge n. 289/2002 prevede tassativamente la decadenza 'per ciascun anno' e non può certo l’Agenzia delle Entrate revocare l’intero credito.
Distinti saluti.