PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

13/09/2005

Escluse le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto da quelle ammissibili agli aiuti per il settore trasporti

Quesito

Credito d'imposta legge 388/2000.

Ho appena ritirato sentenza CTP di Matera che ha accolto un mio ricorso avverso un recupero fatto dall'Agenzia di Matera relativamente ad investimento effettuato prima del fatidico 13/03/2001, accogliendo la tesi che la disposizione si riferisce ai soli soggetti con periodo di imposta a cavallo dell'esercizio cadente al 31.12.2000.

Inoltre la CTP ha accolto anche la tesi che, poichè la società contribuente ha aderito alla sanatoria di cui all'art.9 della legge 289/2002 (condono tombale), tutto quanto indicato in dichiarazione (quindi anche agevolazioni) non può più essere contestato dall'ufficio.

Se ritenete interessante la sentenza posso inviarvene copia all'indirizzo di posta elettronica che mi indicherete.

Approfitto ora per chiedere un autorevole parere del Dott.Villani circa un altro contenzioso che ho in essere (udienza il 29/09/2005).

Un imprenditore esercente attività di autonoleggio da rimessa con conducente, ha acquistato un mezzo 9 posti usufruendo del credito d'imposta art.8.

L'Agenzia delle Entrate di Pisticci ha recuperato in toto il credito ritenendo rientrare tale attività nel settore trasporti per cui non era possibile usufruire del credito in questione.

Nel ricorso ho sostenuto che il diniego della Commissione Europea si riferisce solo alle attività di autotrasporto per conto terzi, iscritte nel relativo albo degli autotrasportatori.

Potete darmi qualche elemento su cui basare il mio assunto?

Vi ringrazio anticipatamente.
Saluti.
Prov. Matera

Parere

Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che sull'argomento specifico l'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 09/05/2002 n. 38 (punto 5.4, n. 1), si è pronunciata nel senso che la normativa comunitaria esclude espressamente, ma solo per il settore trasporti, che le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto possano rientrare tra quelle ammissibili agli aiuti.

Mi complimento per i brillanti risultati ottenuti in Commissione Tributaria e le sarò grato se mi farà tenere copia della sentenza all'indirizzo e-mail avvocato@studiotributariovillani.it.

Infine, La informo che quasi sicuramente venerdì 30 settembre e sabato 01 ottobre sarò a Matera per un corso sul processo tributario organizzato dal locale Collegio dei Ragionieri (per qualunque informazione si può rivolgere al Dott. Michele Dominichiello).

Distinti saluti.