Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
13/09/2005
Utilizzato in compensazione il 49% del credito, si può compensare in unica soluzione entro il 31/12/2007 il restante 51%
Quesito
Egr. Avvocato Villani, nel ringraziarLa anticipatamente per la sua cortese delucidazione che vorrà darmi, Le porgo il seguente quesito.
Sono un dottore commercialista che svolge consulenza fiscale per una S.r.l. che ha maturato un credito d’imposta per nuovi investimenti ex. art 8 ante 8 luglio 2002 di Euro 200.000,00.
La stessa società ha utilizzato in compensazione il 49% del credito.
Può compensare in unica soluzione entro il 31/12/2007 il restante 51%.
saluti.
Prov. Bari
Parere
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
1) Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2003 (pubblicato nella G.U. dell'11/08/2003 n. 185), all'art. 1 stabiliva che la misura massima dell'utilizzo del credito d'imposta per i soli investimenti realizzati sino alla data del 31/12/2002 era elevata, per l'anno 2003, dal 10% al 49%.
2) Invece, per gli anni successivi al 2003, bisogna rispettare il limite massimo del 6% così come tassativamente previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/04/2003 all'art. 1 (pubblicato in G.U. n. 82 dell'08/04/2003).
Oltretutto, il suddetto Decreto l'ho impugnato al Tar Lazio, la cui udienza di merito ancora non è stata fissata.
3) Infine, ad ulteriore dimostrazione che nella particolare normativa dei crediti d'imposta non c'è stata la volontà politica di correggere gli evidenti errori, nonostante gli inutili proclami demagogici, il suddetto limite massimo del 6% non è stato aumentato e ciò sicuramente crea dei gravi danni economici alle aziende interessate (si rinvia all'interessante articolo pubblicato su Il Sole24Ore di lunedì 27/06/2005, pag. 25).
4) Da ultimo, sull'argomento, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia – Ufficio Fiscalità - ha emanato la Circolare 03/05/2004 Prot. n. 04/23809 (punto 1.1.3, pag. 3).
Distinti saluti.