PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

13/09/2005

Anche ai fini IRAP vige il divieto dell'accertamento negativo

Quesito

Gent.mo Avvocato, sulla sua utilissima 'Guida ai rimborsi fiscali' Lei fa riferimento a due sentenze della Cassazione che ribadiscono il principio che innanzi alle CTP non è mai proponibile un'azione di accertamento negativo attinente la non debenza di un tributo.

Le chiedo se tale principio è applicabile anche ai ricorsi per la non debenza dell'IRAP?

E poi Le chiedo se le istanze di rimborso irap devono essere presentate all'ufficio locale competente per territorio dell'Agenzia delle Entrate, oppure, come riportato sul sito www.basilicatanet.it della Regione Basilicata, esse vanno indirizzate alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate?

La ringrazio per l'ennesimo contributo che vorrà darmi e per la Sua preziosa disponibilità.
Prov. Matera

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che anche ai fini IRAP vige il divieto dell'accertamento negativo, più volte negato dalla Corte di Cassazione nel processo tributario in genere.

Inoltre, per quanto riguarda l'organo competente a ricevere le istanze di rimborso, deve accertarsi se la Regione Basilicata ha stipulato o meno una convenzione con l'Agenzia delle Entrate; in caso positivo, l'istanza deve essere indirizzata soltanto a quest'ultima.

Infine, La informo che quasi sicuramente venerdì 30 settembre e sabato 01 ottobre sarò a Matera per un corso sul processo tributario organizzato dal locale Collegio dei Ragionieri (per qualunque informazione si può rivolgere al Dott. Michele Dominichiello).

Distinti saluti.