PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

15/09/2005

Procedure da utilizzare per poter fruire della detrazione del 36%

Quesito

Gent.mo Avvocato, mi permetto di chiederLe un parere.

In data 03-12-04 con rogito notarile ho acquistato un’abitazione con box di pertinenza allora in via di ultimazione e da gennaio è diventata la mia residenza; essendo in possesso della dichiarazione dell’impresa costruttrice rilasciata appositamente ai sensi dell’articolo 1 della legge n.449/1997 relativa al valore della spesa di realizzazione del box ed essendo ancora debitore verso l’impresa di un importo superiore (mutuo in attesa di frazionamento), quali sono i passi da seguire, se possibile, per usufruire della detraibilità fiscale del 36%?

Nell’eventualità che le agevolazioni vengano prorogate anche nel 2006 e il pagamento avvenga l’anno prossimo sarà sempre possibile usufruire delle detrazioni indipendentemente dal fatto che il rogito è stato stipulato nel 2004?

La ringrazio anticipatamente e Le porgo i miei migliori saluti.
Prov. Genova

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 28/12/2001, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, 'l’incentivo fiscale previsto dall’art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e succ. modd., si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione di cui all’art. 31, primo comma, lett. c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2003.
In questo caso, la detrazione dell’IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione, comunque, entro l’importo massimo previsto dal medesimo art. 1, comma 1, della citata legge del 1997'.

Il termine 31 dicembre 2002 è stato prorogato una prima volta dalla legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) e poi dalla Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004) ed infine dall’art. 23 bis della Legge n. 47 del 27/02/2004, rubricato 'Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio', il quale testualmente prevede:
'sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 289/2002, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005'.

La spesa su cui calcolare la detrazione del 36% non può comunque eccedere l’importo massimo di euro 48.000,00 e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Per godere di questo tipo di detrazione è necessario che l’edificio sia stato quasi o totalmente ristrutturato ed i lavori devono essere terminati dall’impresa nel corso del 2005.
In altri termini, occorre che sia divenuto di proprietà di una società o di un’impresa che abbia avviato la ristrutturazione e che in seguito abbia messo in vendita le singole unità immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 95 del 12/05/2000 ha chiarito che acquistando contemporaneamente casa e box da cooperativa o da immobiliare, con un unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa e conoscendo l’esatto importo riferibile alla costruzione del box, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale.

Per quanto concerne le procedure da utilizzare per poter fruire della detrazione, si fa presente che i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario.

Qualora l’acquirente contragga a nome proprio un mutuo finalizzato all’acquisto dell’immobile, sussiste l’obbligo di pagare mediante bonifico bancario, all’impresa o cooperativa cedente, la somma ottenuta dall’istituto mutuante.

Al fine di fruire della detrazione d’imposta l’acquirente deve trasmettere la comunicazione di cui al D. M. 18 febbraio 1998, n. 41, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si fruisce della detrazione, al Centro Operativo di Pescara (V. Circolare n. 15 dell’01/02/2002, pag. 9).

Se sussistono tutte le condizioni sopra descritte, Lei potrà usufruire della detrazione del 36%, pur avendo stipulato il rogito nel 2004.

Distinti saluti.