PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

15/09/2005

Credito di imposta per i neoassunti

Quesito

Si chiede se l'incentivo del bonus fiscale per le nuove assunzioni di cui all'art. 7 della legge 388/2000 spetti alle aziende che ai sensi del decreto legge n. 195 del 09/09/2002 hanno regolarizzato lavoratori dipendenti extracomunitari mediante assunzione a tempo indeterminato a far data 10 giugno 2002.

La circolare ministeriale n. 57 del 18.06.2001 punto 6.1 relativamente ai contratti di riallineamento retributivo, fattispecie diversa da quanto descritto in premessa esclude il beneficio per mancanza del requisito della novità.

Considerata la risposta Ministeriale non esaustiva del problema e totalmente di parte, siamo a chiedere un Vostro parere di merito.

Ringraziando porgo distinti saluti.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) Innanzitutto, in tema di applicazione dell’art. 7 della Legge n. 388 del 23/12/2000 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con le seguenti Circolari:
- n. 1/E del 03/01/2001;
- n. 5/E del 26/01/2001;
- n. 57/E del 18/06/2001;
- n. 11/E del 13/02/2003.

2) In effetti, l’Agenzia delle Entrate:

- con la citata Circolare n. 57/2001 (punto 6.1) ha escluso dall’agevolazione i contratti di riallineamento retributivo perché comportano la regolarizzazione di un pregresso rapporto di lavoro dipendente, per il quale non sussiste il requisito della novità;

- inoltre, con la citata Circolare n. 11/2003 (punto 3.1), ha fatto presente che, in ogni caso, non potranno concorrere alla formazione dell’incremento occupazionale agevolabile le unità lavorative venute alla luce per effetto della dichiarazione di emersione di cui al Capo I delle Legge 18/10/2001 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale disciplina, più in dettaglio, ha riguardato i lavoratori che svolgevano un’attività lavorativa nell’ambito della struttura aziendale o professionale emersa per effetto della dichiarazione di emersione presentata dal datore di lavoro; tali dipendenti, di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, essendo già occupati al momento in cui è stata presentata la predetta dichiarazione (pur se la relativa posizione risultava non in regola con la vigente normativa fiscale e/o contributiva) non possono essere considerati 'nuovi assunti agevolabili' ai sensi del succitato art. 7 (conformemente, peraltro, a quanto già chiarito per mezzo delle Circolari n. 17/E dell’11/02/2002, punto 3.1, e n. 56/E del 20/06/2002, punto 4.1.1).

3) Personalmente, non sono d’accordo con la suddetta rigida interpretazione dell’Agenzia della Entrate perché, secondo me, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti di cui al citato art. 7 deve essere inteso, innanzitutto, come incremento di diritto del numero dei dipendenti, nel senso che l’emersione e la conseguente legalità dei lavoratori in nero determina automaticamente l’incremento legale del numero dei dipendenti stessi.

Oltretutto, la rigida interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non solo contrasta con lo spirito della legge ma, al tempo stesso, penalizza coloro che invece vogliono regolarizzare la posizione dei lavoratori in nero e ciò non può essere perseguito impedendogli di utilizzare il credito d’imposta occupazione.

Distinti saluti.