PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/09/2005

In caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del fallito, l'obbligo è a carico del curatore

Quesito

Una srl, con circa 100 dipendenti, nel mese di maggio 2004 è stata messa in liquidazione volontaria, nel Settembre 2004 è stata emessa dichiarazione di fallimento.

La curatela fallimentare dal mese di settembre ha assunto alcuni dei dipendenti, che erano in forza alla Srl e da questa messi in mobilità.

La curatela non ha operato ritenute fiscali sulle retribuzioni ai dipendenti assunti.

Il curatore deve presentare il modello 770 ai soli fini previdenziali per le retribuzioni erogate; per il periodo precedente alla dichiarazione di fallimento chi è obbligato a presentare il modello 770?

Prov. Potenza

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che l'art. 1 del D.P.R. n. 542 del 14/10/1999 (pubblicato in G.U. n. 39 del 17/02/2002), modificando il comma 4 dell'art. 1 del D.P.R. 22/07/1998 n. 322, ha stabilito che, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro 4 mesi dalla nomina, e deve essere redatta, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale e trasmessa per via telematica.

Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa.

Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Da quanto sopra esposto deriva che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del fallito, l'obbligo è a carico del curatore.

Distinti saluti.