PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/09/2005

In caso di trasferimento di azienda, non si dovrà procedere alla rideterminazione dell'agevolazione

Quesito

Egregio Avvocato, innanzitutto, complimenti per l’attività che Lei svolge tramite questo sito.

Le scrivo per chiederLe il Suo autorevole parere in tema di Agevolazioni ex art. 8 della L. 388/2000, nella convinzione che sia uno dei 'massimi esperti' della legge de quo.

Il caso è il seguente.

Una Società di persone (snc) svolge attività di ristorazione ed ha acquistato, circa tre anni fa, una serie di beni - per l'ammontare complessivo di 50.000 Euro - fruendo correttamente della normativa sul credito d'imposta per le aree svantaggiate.

La società in questione starebbe pensando di cedere la suddetta (ed unica) attività di ristorazione tramite un contratto di affitto d'azienda ovvero vendere la stessa tramite cessione di quote ad altri imprenditori interessati.

Ciò precisato, quali conseguenze possono ravvisarsi in capo ai quotisti (cedenti o locatari) qualora concludano effettivamente una delle suddette operazioni considerando che vi sono dei beni agevolati con credito d'imposta?
L'operazione può configurarsi come elusiva?

La normativa sul punto non è molto chiara e la prassi non mi sembra abbia mai affrontato il caso preciso.
La cessione (o il conferimento di azienda) nonchè l'affitto d'azienda non dovrebbero costituire necessariamente cause di rideterminazione del credito d'imposta, ai sensi della norma antielusiva contenuta nel comma 7 dell'art. 8 della legge n. 388/2000.

Da una prima analisi di 'sistema', sarei tentata a sostenere che il diritto all’agevolazione potrebbe spettare non trattandosi di dismissione,...

RingraziandoLa anticipatamente per la disponibilità e per la cortese risposta, invio distinti saluti.

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, nel caso specifico da Lei segnalato, non è realizzabile l'ipotesi antielusiva di cui all'art. 8, comma 7, della Legge n. 388 del 23/12/2000.

Infatti, per quanto riguarda l'ipotesi di cessione di azienda, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 38/E del 09/05/2002 (par. 10.1), ha precisato che la stessa non costituisce necessariamente una causa di rideterminazione del credito d'imposta in capo al cedente.

In tale circostanza, infatti, la stessa Agenzia ha chiarito, coerentemente con le precedenti Circolari n. 207/E del 16/11/2000 (in materia di agevolazione Visco) e n. 90/E del 17/10/2001 (in materia di agevolazione Tremonti-bis) che, in caso di trasferimento di azienda, non si dovrà procedere alla rideterminazione dell'agevolazione, in quanto una simile dismissione rientra in un più ampio schema di riorganizzazione aziendale e, perciò, non contrasta con la norma antielusiva tendente ad impedire soltanto fenomeni di dismissione dei singoli beni agevolati (come, peraltro, ho chiarito nella mia monografia sul tema dei crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).

Oltretutto, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, una tale operazione, pur non comportando un'automatica rideterminazione dell'incentivo, soggiace invece alla clausola antielusiva generale di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73.

Quanto sostenuto, in materia di cessione d'azienda, con la citata Circolare n. 38/E/2002 è stato riconfermato in toto anche dalla Risoluzione n. 100/E del 30/07/2004, che ha ribadito il principio della non applicazione della specifica norma elusiva nell'ipotesi in cui i beni siano trasferiti nel contesto di una cessione o di un conferimento d'azienda o di ramo di azienda.

Infine, a titolo puramente informativo, sempre in tema di credito d'imposta investimenti, Le segnalo la recente sentenza n. 154/2005 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 253/2002, in tema di blocco dell'utilizzo del credito d'imposta alla data del 13/11/2002, perché contrario alle norme dello Statuto del Contribuente (si rinvia all'articolo di Alessandro e Amedeo Sacrestano, in Il Sole24Ore di oggi, lunedì 19 settembre 2005, pag. 34).

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.