PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

07/10/2005

La somma corrisposta è da qualificare danno emergente e non lucro cessante

Quesito

Caro Avv.Villani, l'Agenzia delle Entrate ha accertato nei confronti di un mio cliente un reddito soggetto a tassazione separata per complessive lire 67.500.000 riferito all'anno 1999, non dichiarato in dichiarazione in violazione dell'ex art. 16, comma 1, lettera I del DPR 917/1986.

Tale indennizzo è stato percepito per la chiusura dell'impianto di distribuzione carburanti di cui lui era il gestore e la Cassa Conguaglio G.P.L. ai sensi dell'art.2 del Decreto 24 febbraio 1999 gli ha elargito l'indennizzo a seguito della cessazione dell'attività per ristrutturazione della rete, venendo meno la titolarità della gestione.

All'atto dell'erogazione non è stata fatta la ritenuta d'acconto pur essendo il sostituto non un pinco pallino qualsiasi, ma il Ministero dell'Industria e del Commercio, per cui faceva già presagire che detto indennizzo era esente da IRPEF.

Va inoltre segnalato che detto fondo ai sensi dell'art. 1, c.2, stesso decreto era integrato per una quota pari ad un quarto dallo stesso gestore.

A me pare che detto indennizzo non abbia i requisiti di cui alla lettera 'I' dell'ex art. 16 del T.U. 917/86 'indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni'.

La giurisprudenza distingue tra risarcimento in danno (emergente) riguardante una perdita patrimoniale che non costituisce reddito tassabile e quello riguardante il mancato guadagno (lucro cessante) che è invece tassabile ai fini IRPEF.

A me pare che questo indennizzo appartenga ad una perdita patrimoniale per cui non debba essere tassato.

La ringrazio del parere che vorrà fornirmi e colgo l'occasione per porgerLa cordiali saluti.
Prov. Sassari

Parere

Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, è corretta la Sua interpretazione nel senso che, nella particolare fattispecie da Lei segnalata, non è applicabile l'art. 16, comma 1, lett. i), vecchio TUIR (oggi, art. 17, comma 1, lett. i), nuovo TUIR) perché la somma corrisposta è da qualificare danno emergente e non lucro cessante; a tal proposito, in allegato, Le invio un mio articolo sulla giurisprudenza in proposito (La giurisprudenza in tema di tassazione ai fini IRPEF delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno).

Infine, per i successivi pareri fiscali, La informo che sul mio sito potrà leggere il Regolamento e tariffe per i pareri.

Distinti saluti.