PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

26/10/2005

Condoni - Ruoli: ritardo nel pagamento della seconda rata

Quesito

Si chiede di sapere se il ritardato pagamento della seconda rata del condono relativo a ruoli pregressi comporta l’invalidità del condono fiscale?

L’art. 12 parla esplicitamente di perfezionamento del condono con l’adesione ed il versamento dell’80% del dovuto.

Come si potrà ricorrere avverso l’eventuale diniego dello sgravio da parte della concessionaria della riscossione?

Prov. Frosinone

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

) L’art. 12 della Legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni:

- al primo comma prevedeva 'l’estinzione del debito' alle tassative condizioni previste dalle lettere a) e b) del succitato comma primo;

- al secondo comma, invece, prevedeva soltanto le modalità di pagamento, senza che fosse prevista tassativamente un’eventuale decadenza in caso di omesso o tardivo pagamento. Secondo me, alla luce del principio giuridico 'quod lex voluit, dixit', la mancata previsione della specifica ipotesi della decadenza non determina la stessa qualora il pagamento non sia effettuato alle scadenze previste. Devo riconoscere, però, che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28 del 12/05/2003 (punto 4.1) e con la Risoluzione n. 125/E del 12/08/2005, è di contrario avviso perchè ritiene che l’omesso o insufficiente pagamento determina la decadenza dai benefici previsti dal succitato art. 12.

2) Oltretutto, l’Agenzia delle Entrate, con la succitata Risoluzione n. 125/E del 2005, ha chiarito che:

- i contribuenti che hanno aderito alla definizione dopo il 25 giugno 2003 erano tenuti ad effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 ed il versamento del residuo entro il 18 aprile 2005;

- invece, i contribuenti che avevano già aderito alla definizione prima della suddetta data, dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2003 ed il versamento del residuo entro il 16 aprile 2004, con conseguente decadenza dai benefici della definizione in caso di ritardato od omesso versamento alla suddetta scadenza.

3) Infine, in caso di rigetto della domanda di condono o di iscrizione a ruolo con le sanzioni e gli interessi, il contribuente può proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale facendo, secondo me, presente che eventuali inadempimenti nel pagamento non possono mai determinare la decadenza dal condono stesso per il principio della scusabilità dell’errore, applicabile in linea generale all’intero istituto del condono fiscale; in ogni caso, in sede contenziosa, si può sempre eccepire l’inapplicabilità delle sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza della norma, anche alla luce di quanto esposto al precedente n. 2).

Quanto sopra esposto, può essere contestato in sede contenziosa anche nell’ipotesi di eventuale diniego dello sgravio da parte del concessionario della riscossione, in quanto si è in presenza di una sorta di diniego del rimborso e della domanda di definizione agevolata, come tale autonomamente impugnabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1, lettere g) ed h), D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Distinti saluti.