PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/11/2005

Utilizzo del credito d'imposta per investimenti cod.6761

Quesito

La s.r.l., mia cliente, ha maturato, per l'anno 2005, un credito d'imposta di cui alla legge 289/2002, esuberante rispetto ad imposte e contributi da compensare.

Per non vedersi spogliata di una parte dell'incentivo maturato (ovvero dell'intero incentivo se l'utilizzo è inferiore al minimo?), potrei farle effettuare dei versamenti in acconto al 30/11 p.v. Di imposte (IRES e IRAP) in misura superiore a quella dovuta, invocando, eventualmente, in casi di contestazione, l'applicazione del metodo previsionale?

Prov. Benevento

Parere

Egr. dottore, in ordine al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

Entro il prossimo novembre i contribuenti sono chiamati al versamento della seconda ed unica rata d’acconto dovuta per i redditi conseguiti nel 2005 e per i soggetti Ires, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’undicesimo mese dell’esercizio.

Il contribuente, ai fini di una corretta determinazione degli acconti, può utilizzare due distinti metodi di calcolo:
- il metodo storico, prendendo come base di calcolo il rigo differenza del modello Unico 2005 e su questo applicare le percentuali di acconto (se il rigo differenza presenta un valore negativo, non sono dovuti acconti);
- il metodo previsionale, con il quale il contribuente effettua una stima dei redditi che presume di conseguire in meno e non in più nel 2005.

Da tale stima deve, comunque, emergere, che il versamento degli acconti di giugno/luglio e di novembre sia pari al 102,5% dell’Ires relativa ai redditi 2005 per le società di capitali e gli enti commerciali.

Nel caso di versamento, in base a stima, è sempre consigliabile mantenere criteri prudenziali di calcolo, in quanto un versamento in misura inferiore a quanto dovuto, comporterà l’irrogazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di una sanzione pari al 30% degli importi dovuti e gli interessi legali.

In definitiva, nel caso specifico da Lei segnalato, l’acconto non può mai essere calcolato, anche in sede previsionale, sulla base di un reddito maggiore rispetto a quello dell’anno precedente ma, eventualmente, su un calcolo che preveda un reddito inferiore sempre a quello precedente.

Oltretutto, in sede di controllo o verifica fiscale, l’Ufficio Le contesterà il comportamento che Lei intende adottare proprio perché non previsto dalla norma e, quindi, eseguito per recuperare il credito d’imposta.

Distinti saluti.