PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/11/2005

Tonnage Tax - art.155 e seg. TUIR

Quesito

Assisto una società esercente attività di trasporti marittimi in possesso dei requisiti previsti dall'art.142 del codice della navigazione.

Detta società non è al momento proprietaria di alcuna unita navale, ma gestisce bare boat una motanove di TSN di circa 8000 tonn.

Sarebbe intenzione della società acquistare detta unita navale eventualmente iscrivendo la nave in uno dei registri comunitari con proprietà italiana.

Ai fine della applicazione delle agevolazioni previste dal Tuir in materia di tonnage tax sembra chiara la tassazione del reddito in misura forfettaria, ma non comprendo e mi sembra limitativo visto che trattasi di una società in nome collettivo, che ai fini delle imposizioni fiscali ai soci, gli stessi pagano altrettanto forfettariamente le imposte stante il reddito della società.

Avrei piacere se potessi ricevere chiarimenti.

Prov. Napoli

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Una delle novità rilevanti introdotte dalla riforma fiscale che ha riscritto il Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, così come modificato dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003 – pubblicato nella G.U. n. 291 del 16/12/2003 – S.O. n. 190/L) è senz’altro rappresentata dall’introduzione nel nostro ordinamento giuridico della c.d. tonnage tax.

Nel titolo II, capo IV, artt. 155 – 161 del Tuir, viene delineato un regime opzionale di imposizione che consiste nella determinazione forfetaria del reddito delle imprese marittime.

La versione italiana della tonnage tax si presenta come regime fiscale forfetario parametrato al tonnellaggio e all’anzianità delle navi, alternativo al regime fiscale ordinario, con lo scopo di consentire la riduzione delle asimmetrie fiscali esistenti tra la flotta italiana e quelle europee.

Due sono le forme alle quali si sono ispirate le legislazioni degli Stati che l’hanno adottata:
1) la tonnage based corporation tax, che prevede la determinazione forfetaria della base imponibile (modello olandese);
2) la tonnage tax in senso stretto, che prevede la determinazione forfetaria dell’imposta (modello greco).

E’ al primo modello, ritenuto più innovativo, ove il reddito determinato in via presuntiva concorre alla formazione dell’imponibile complessivo con i redditi che rimangono determinati in via analitica, che si è ispirato il legislatore italiano.

La tonnage tax può essere definita come una forma di tassazione forfetaria del reddito derivante dall’esercizio di attività marittime che prescinde totalmente dai risultati effettivi (e quindi dal reddito d’impresa determinato dalla concorrenza analitica di costi e ricavi) conseguiti da detta attività d’impresa.

Con questo sistema, l’impresa armatoriale determina e versa un’imposta calcolata in via presuntiva sulla base del tonnellaggio delle navi che compongono la sua flotta.

La determinazione forfetaria della base imponibile, secondo il meccanismo impositivo della tonnage tax, è riservata ad alcuni soggetti IRES, e più precisamente a quelli indicati nell’art. 73 nuovo Tuir (art. 87 vecchio Tuir), comma 1, lett. a).

Si tratta, in particolare, di società per azioni ed in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

In ordine all’individuazione dell’ambito oggettivo l’art. 155 al primo comma prevede che il reddito imponibile, derivante dall’utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell’art. 8-bis, co. 1, lett. a), del d.p.r. n. 633 del 26/10/1972 con le successive modificazioni ed integrazioni, e iscritte al Registro Internazionale di cui al D. L. n. 457 del 30/12/1997, convertito dalla Legge n. 30 del 27/02/1998, è determinato, in misura forfetaria, parametrato su talune caratteristiche del tonnellaggio posseduto e/o gestito, qualora il contribuente comunichi un’opzione in tal senso all’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale intende fruirne.

Sempre in merito all’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione della tonnage tax, di non minore rilevanza risulta il disposto contenuto nel comma 3 dell’art. 155 del nuovo Tuir dove vengono inserite le attività 'direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all’art. 161', il cui svolgimento assicura l’accesso al regime forfetario in commento.

La determinazione del reddito imponibile nel sistema della tonnage tax è disciplinato dall’art. 156 del nuovo Tuir, il quale dispone che la determinazione forfetaria ed unitaria del reddito imponibile avviene sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave, applicando i coefficienti (infatti, vengono determinati quattro scaglioni da 0 a 1.000; da 1.001 a 10.000; da 10.001 a 25.000; oltre 25.000), ed il fattore di correzione, in funzione dell’età del naviglio.

Sul punto, Le faccio presente, altresì, che il correttivo Ires approvato venerdì 18 u.s. (v. articolo de 'Il Sole24ore' del 22/11/2002, intitolato 'Tonnage tax, non rileva l’età della flotta') contiene alcune modifiche alla tonnage tax.
In particolare, per la determinazione della base imponibile, è stato eliminato il coefficiente correttivo in funzione dell’età della nave, come richiesto dalla Commissione UE, per evitare distorsioni di concorrenza.

Il calcolo del reddito giornaliero sarà, pertanto, basato solo sul tonnellaggio netto della nave.

Il risultato di tale computo costituirà, in ultima istanza, la base imponibile forfetizzata sulla quale dovrà applicarsi l’aliquota Ires ordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto dell’ambito soggettivo di cui al primo comma dell’art. 155 Tuir, che fa esplicito riferimento all’art. 73 (art. 87 vecchio Tuir), comma 1, lett. a), nel caso da Lei esposto manca del tutto il presupposto soggettivo, trattandosi nello specifico di società in nome collettivo.

In sintesi, soddisfano il requisito soggettivo le società di capitali residenti nel territorio dello Stato e quelle tassativamente indicate nell’art. 73, comma 1, lett. a), nuovo Tuir.

Distinti saluti.