PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/01/2006

Plusvalenze soggette a tassazione separata

Quesito

Con mia sorella abbiamo, nell’anno 1998, venduto un terreno acquistato nell’anno 1981 divenuto edificabile.

L’ufficio delle entrate di Roma con accertamento ha rettificato il valore dichiarato 70.000.000 a lire 136.000.000.

Nell’anno 2003, l’ufficio delle entrate di Roma ci ha contattati per chiederci documenti necessari a determinare l’ammontare delle plusvalenze realizzate a seguito della vendita.

Ne io ne mia sorella abbiamo fatto la dichiarazione dei redditi per l’anno 1998.

Con l’incaricato dell’ufficio abbiamo concordato di aderire al condono art.9 legge 289/2002 ed abbiamo presentato la copia del condono e relativo pagamento e chiuso il rapporto.

Nell’anno 2005 l’ufficio delle entrate di Roma ci ha ricontattati chiedendoci la documentazione per determinare le plusvalenze realizzate a seguito della vendita del terreno, perché ci hanno detto il condono non va bene in quando trattasi di plusvalenze soggette a tassazione separata.

Abbiamo cercato di insistere sulla validità del condono presentato in quanto era stato concordato con l’impiegato che ha istruito la pratica nel 2003.

Noi sosteniamo la tesi della tassazione ordinaria in quando non esistono opzioni e quindi la validità del condono presentato art.9- loro sostengono che avremmo dovuto presentare il condono art.8 della stessa legge 289/2002.

Come possiamo impostare il ricorso e se abbiamo possibilità di successo.

Grazie e cordiali saluti.
Prov. Roma

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. 22/12/1986, n. 917, così come modificato dal D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 (art. 81, comma 1, lett. b), vecchio TUIR), costituiscono sempre redditi diversi le plusvalenze realizzate sulla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguite nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g-bis), nuovo TUIR (art. 16, comma 1, lett. g-bis), vecchio TUIR), tali plusvalenze sono sempre soggette a tassazione separata, salvo l’eccezione di cui si dirà oltre.

Detta modalità di tassazione separata rappresenta, pertanto, l'ordinario regime di prelievo delle plusvalenze in esame.
Tuttavia, il successivo comma 3 dello stesso art. 17 D.P.R. n. 917/86 cit. prevede espressamente la facoltà, resa esplicita dal contribuente necessariamente in sede di dichiarazione, di poter derogare a tale regime, scegliendo di cumulare tali plusvalenze alle altre tipologie reddituali conseguite, per poi assoggettare al prelievo, sulla base delle aliquote progressive per singoli scaglioni, il reddito complessivamente determinato.

La tassazione separata, quindi, non è una modalità obbligatoria di applicazione delle imposte; il contribuente ha sempre la facoltà di applicare la tassazione ordinaria, ma il meccanismo di scelta tra i due tipi di tassazione ha regole diverse a seconda della tipologia del contribuente e della tipologia del reddito, sempre che sia stata presentata nei termini la relativa dichiarazione dei redditi.
Ad esempio, le plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, se realizzate da persona fisica imprenditore, sono soggette a tassazione ordinaria, salvo opzione per la tassazione separata; al contrario, le stesse plusvalenze, se realizzate, come nel caso di specie, da persona fisica non imprenditore, sono soggette a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria da esercitarsi necessariamente nella dichiarazione dei redditi.

Pertanto, mentre per alcune tipologie reddituali indicate nel medesimo art. 17, comma 2, D.P.R. 917/1986, la tassazione separata è consentita solo su richiesta, esplicitamente operata in sede dichiarativa, per cui, in caso di omissione, tali redditi restano, in linea di principio, soggetti al normale prelievo, per le plusvalenze immobiliari in argomento, detta tassazione rappresenta, invece, il regime naturale d'imposizione, non derogabile in assenza della stessa denuncia.

L'inequivocabile scelta legislativa, volta ad assoggettare le plusvalenze in esame al particolare regime di tassazione separata, è giustificata dal fatto che le stesse, pur assumendo rilevanza fiscale nell'esercizio in cui vengono percepite, si formano nel corso di uno o più periodi d'imposta (ovvero, nell'intervallo di tempo compreso tra la data di acquisto e quella di vendita dell’immobile) e, quindi, la loro imputazione al reddito complessivo dell'esercizio d'incasso condurrebbe ad inevitabili pregiudizi per il contribuente; pregiudizi che il legislatore ha inteso eliminare assoggettando tali plusvalenze a detto regime particolare, così escludendole dal concorso alla formazione del reddito complessivo imponibile, sempre che la dichiarazione dei redditi sia stata regolarmente presentata.

Nel caso prospettato, non è stata presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno 1998 e non è stata, quindi, resa esplicita la volontà di optare per la tassazione ordinaria.
Di conseguenza, le plusvalenze realizzate a seguito della cessione del terreno, in mancanza di specifica opzione, sono assoggettate al prelievo secondo il regime di tassazione separata, così come disposto dalla normativa sopra citata.

Quanto alla possibilità di avvalersi del condono per integrare o dichiarare un reddito soggetto a tassazione separata, l’art. 9 della Legge 27/12/2002, n. 289, che prevede la definizione automatica per gli anni pregressi (c.d. condono tombale), al comma 1 espressamente esclude dai redditi che possono formare oggetto di definizione automatica, i redditi soggetti a tassazione separata 'ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalità ivi indicate'.

Al riguardo, nell'ambito dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in occasione dei condoni previsti dalla Legge n. 289/2002, è stato, tra l'altro, chiarito che:

- 'i contribuenti che intendano integrare o dichiarare un reddito soggetto a tassazione separata ai fini IRPEF devono necessariamente avvalersi delle disposizioni disciplinanti l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi', di cui all’art. 8, Legge n. 289/2002, stante il disposto dell’art. 9, comma 1, della stessa legge, e che la facoltà di optare per il regime di tassazione ordinaria deve essere espressamente esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione, pena l'impossibilità di avvalersi di tale regime (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 21/02/2003, par. 2.4);

- tuttavia, la presentazione della dichiarazione integrativa semplice non è necessaria nei casi in cui il contribuente, che si avvale della possibilità di definizione prevista dall’art. 9, abbia a suo tempo incluso (anche parzialmente) nella dichiarazione originaria il reddito soggetto a tassazione separata, facendolo confluire (per esplicita opzione) nel reddito complessivo.
In questi specifici casi, considerato che il reddito da integrare non può più essere considerato reddito assoggettabile a tassazione separata, non trova applicazione il disposto dell’art. 9, comma 1, e la infedele dichiarazione viene sanata dalla definizione effettuata ai sensi del predetto art. 9 (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 21/03/2003, par. 1.3).

Nel caso in cui Lei decida di presentare ricorso, potrà eccepire l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato nel 2005, per intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo.

Nel caso di specie, infatti, non trova applicazione, a mio parere, l’art. 10 della Legge n. 289/2002, che dispone la proroga dei termini per l’accertamento in materia di imposte sui redditi ed IVA, per i contribuenti che non si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 della Legge n. 289/2002.
Lei, infatti, ha aderito al condono ex art. 9 cit., anche se lo stesso non è ritenuto valido dall’Ufficio, per cui, non operando la suddetta proroga, il termine per l’accertamento relativo all’anno d’imposta 1998 (dichiarazione 1999), è ormai decorso alla data del 31/12/2004, in base all’art. 43, comma 2, del D.P.R. 29/12/1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni, che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, prevede che l’avviso di accertamento possa essere notificato 'fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata'.

Avendo agito in totale buona fede, inoltre, potrà invocare, a difesa del Suo operato, il principio dell’errore scusabile, che, stabilito in tema di chiusura di liti fiscali pendenti (art. 16 Legge n. 289/2002), può essere applicato anche alle altre procedure previste dagli artt. 7, 8, 9, 9 bis, 12, 14 e 15 della stessa Legge n. 289/2002, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E del 21/03/2003, sopra citata.
La stessa Agenzia delle Entrate, però, nella Circolare n. 12/E del 21/02/2003, ha precisato che la scusabilità dell’errore ricorre qualora il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti e va dunque riferita alla sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo ovvero alla mancanza di negligenza nella individuazione della somma dovuta, condizioni che, secondo me, invece, potrebbero rientrare nelle ipotesi sopra specificate, qualora i giudici tributari dovessero ritenere scusabile anche l’errore nell’interpretazione delle norme fiscali e non solo l’errore c.d. di calcolo, come restrittivamente interpretato dall’Amministrazione finanziaria.

Distinti saluti.