PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/03/2006

Credito d'imposta investimenti – istanza rinnovata e determinazione dell'investimento netto

Quesito

Nel ringraziarLa per la puntualità, precisione e professionalità delle risposte ai quesiti che Le vengono sottoposti, Le chiedo un parere su un dubbio che la risoluzione del 29/7/2005 n. 104/E non mia ha sciolto.

Una società ha presentato l’1/1/05 il mod.ITS con il quale veniva chiesto di fruire del contributo di cui all’art. 8 L. 388/00 per un investimento netto di euro 3.500.000,00.

Tale richiesta veniva respinta per insufficienza di fondi.

In data 2/1/2006 veniva riproposta la domanda indicando sempre al rigo B1 l’investimento netto di euro 3.500.000,00.

Questa domanda veniva accolta.

La società già nel 2005 ha effettuato investimenti netti di circa euro 1.500.00,00, e nel 2006 effettuerà altri investimenti netti per oltre euro 2.000.000,00.

Si chiede:

1) se spetta il contributo su complessive euro 3.500.000,00 da utilizzare nelle misure previste negli anni 2006/2009;

2) se nella dichiarazione dei redditi relativo all’anno 2005 (UNICO 2006) debba essere indicato nel quadro RU l’investimento netto effettuato in tale anno, oppure dovrà indicare in tale quadro il complessivo importo di euro 3.500.000,00 nella dichiarazione relativa all’anno 2006 (UNICO 2007).

Resto in attesa di una sua gradita risposta.
Prov. Foggia

Parere

Egr. Dottore, in ordine al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

L’art. 62, comma 1, lett. d), della Legge n. 289 del 27/12/2002 (G.U. n. 305 del 31/12/2002) prevede la presentazione del mod. RTS per i soggetti che, non avendo ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, rinnovano l’istanza esponendo un importo relativo all’investimento non superiore a quello indicato nell’istanza originaria non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2003 e pubblicato in G.U. n. 40 del 18/02/2003 – S.O..

In ogni caso, bisogna rispettare i limiti di utilizzo minimi e massimi tassativamente previsti dalla lett. f) della Legge n. 289/2002 cit., per evitare la decadenza, per ciascun anno, di cui alla successiva lett. g) Legge n. 289 cit., con l’obbligo di restituire la parte di credito maturata ed utilizzata nell’anno in cui la decadenza stessa si è verificata, con la maggiorazione degli interessi del 5% annuo, come chiarito con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 18/04/2001, par. 7.

Premesso che, in linea generale, l’utilizzazione dei crediti d’imposta indicati nella comunicazione è possibile solo se il credito stesso è maturato, cioè solo se l’investimento da cui esso scaturisce risulta realizzato, secondo le regole generali di cui all’art. 109 nuovo Tuir (vecchio, art. 75 Tuir), così, come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la Circolare n. 32/E del 03/06/2003 (punti 6 e 8), ha chiarito che:

- l’investimento deve essere realizzato progressivamente: nel primo anno, dovrà realizzarsi almeno il 20% dell’investimento ammesso; nel secondo anno, il 60%; nel terzo, la realizzazione dovrà essere ultimata. Si decade dall’agevolazione soltanto a decorrere dall’anno in cui l’investimento complessivamente realizzato risulti inferiore alle predette misure percentuali minime previste dalla norma in commento;

- anche l’utilizzazione del credito deve rispettare la suddetta progressione;

- il credito spendibile in ciascun anno deve essere utilizzato in misura non superiore ai limiti massimi previsti dalla legge; la parte di credito eccedente la predetta misura massima spendibile deve essere riportata negli anni successivi; a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 104/E del 29/07/2005, ha chiarito che, fermo restando il termine ultimo di realizzazione dell’investimento fissato improrogabilmente al 31 dicembre 2006, il credito d’imposta dovrà essere utilizzato nell’anno di presentazione dell’istanza e nei due immediatamente successivi, nel rispetto sempre delle suddette, tassative, percentuali minime e massime.
In altri termini, per l’Amministrazione Finanziaria, ciò significa che coloro i quali abbiano presentato l’istanza negli ultimi due anni di vigenza dell’agevolazione potranno utilizzare il credito d’imposta anche successivamente alla data del 31 dicembre 2006;

- in ogni caso, il momento in cui va verificata l’eventuale decadenza dall’agevolazione coincide, di norma, con la fine del periodo d’imposta; solo in quel momento, infatti, è dato conoscere l’entità degli investimenti realizzati nell’anno e, quindi, l’effettiva misura del credito maturato.

In definitiva, alla luce della normativa di cui sopra e dei relativi chiarimenti ministeriali intervenuti, in risposta allo specifico quesito, bisogna considerare anno per anno, l’investimento lordo e decurtare, per ogni periodo d’imposta, gli ammortamenti e le dismissioni per pervenire all’investimento netto per ogni singolo anno e ciò dovrà essere indicato nel relativo Quadro RU del Modello Unico 2006.

Infine, in ordine alla spettanza del credito d’imposta, il relativo calcolo deve essere effettuato sull’investimento complessivo che, nel caso de quo, è pari ad euro 3.500.000,00.
Infatti, la Circolare n. 32/E del 03/06/2003 cit. dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istanza può essere qualificata come 'rinnovata' solo se in essa viene riproposta la stessa tipologia d’investimento pianificata in occasione della presentazione della richiesta originaria e per un importo non superiore a quello indicato in quest’ultimo.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.