PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/03/2006

Credito d'imposta investimenti - affitto beni agevolati

Quesito

Una società Srl che ha usufruito del Credito d'imposta art. 8 Legge 388/2000, può fittare parte dei locali o attrezzature oggetto dell'agevozaione?

Prov. Matera

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che l'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 23/12/2000 prevede che 'se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti'.
Tuttavia, lo stesso art. 8, comma 7, cit., stabilisce che, se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi, vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni (c.d. rimpiazzo).

In pratica, il diritto al credito d’imposta sorge e permane in capo al beneficiario in quanto i beni agevolati risultino destinati alla struttura produttiva presso la quale è stato effettuato l’investimento; pertanto, la destinazione del bene per usi non consentiti dalla disciplina agevolativa, comporta la rideterminazione dell’agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione del credito già usufruito.

L’Amministrazione finanziaria, interpretando in senso particolarmente restrittivo tale disposizione, ha più volte precisato che costituisce causa di decadenza dall’agevolazione la cessione a terzi, a qualunque titolo (vendita, affitto, ecc.), dei beni agevolati.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, in merito alla suddetta norma antielusiva, si è pronunciata con le Circolari n. 41/E del 18/04/2001 (punti 10.2 e 10.4) e n. 38/E del 09/05/2002 (punto 10.1 e 10.2), stabilendo che, nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento netto, escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse.
In relazione a quest'ultima ipotesi, inoltre, l’Agenzia ha precisato che si dovrà procedere alla predetta rideterminazione in diminuzione del credito d'imposta, anche nel caso di trasferimento da un ramo d'azienda ad un altro, ancorché nell'ambito del medesimo perimetro aziendale, posto che essi configurano distinte strutture produttive (Circolare n. 41/E/2001 cit., punto 10.2).

Nella stessa Circolare (punto 10.4) l’Agenzia, in ordine al rimpiazzo dei beni agevolati, ha precisato che:
- al fine di stabilire se i beni siano riconducibili alla stessa categoria di quelli ceduti, occorre fare riferimento alle categorie merceologiche indicate nella tabella sui coefficienti di ammortamento, approvata con D.M. 31 dicembre 1988;
- deve trattarsi di nuovi beni aventi le medesime caratteristiche tecniche e merceologiche di quelli sostituiti;
- l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene. Il beneficio originariamente previsto, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene;
- la rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato;
- qualora il costo del nuovo bene sia superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito, tale differenza concorre alla determinazione dell'investimento netto del periodo d'imposta in cui il rimpiazzo si è verificato.

La stessa Agenzia delle Entrate, tuttavia, nella successiva Circolare n. 38/E/2002 cit., ha chiarito che, in caso di trasferimento di azienda o conferimento della stessa, non si dovrà assolutamente procedere alla rideterminazione del credito d'imposta, in quanto il trasferimento di un bene, operato nel contesto di una cessione o conferimento di azienda, rientrante in un più ampio schema di riorganizzazione aziendale, non contrasta con la ratio della norma antielusiva prima richiamata, finalizzata soltanto ad impedire fenomeni di dismissione temporanea dei beni nell'impresa, al solo fine di fruire dell'agevolazione stessa.

Tale norma, in sostanza, vuole contrastare soltanto la cessione dei beni oggetto della medesima agevolazione, nel presupposto che la successiva cessione del bene stesso, che ha dato origine al beneficio, sia motivata esclusivamente da finalità elusive.

Quindi, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'impresa non decade automaticamente dall'agevolazione qualora, in un contesto più generale di riorganizzazione aziendale, trasferisca i beni agevolati in occasione della cessione o dismissione del ramo d'azienda di cui essi fanno parte, non configurandosi, in tal caso, profili di elusività dell'operazione.

Invece, la destinazione dei beni agevolati ad una struttura produttiva diversa da quella per la quale spetta l'agevolazione comporta necessariamente la rideterminazione del credito d'imposta, escludendo dall'investimento agevolato il costo dei beni stessi.

Infine, l’art. 5 del D.L. 17/08/2005, n. 163 (non convertito in legge e, quindi, decaduto) ha, tuttavia, fornito un’interpretazione di favore della norma antielusiva, riconoscendo, seppure in modo parziale, il diritto al credito d’imposta nei casi in cui l’investimento riguardi beni da destinare in locazione. In particolare, la norma prevedeva che non si considerava 'destinazione a struttura produttiva diversa' la locazione a terzi di immobili strumentali per natura, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale, destinato allo svolgimento di attività che danno luogo a reddito d’impresa.

La suddetta norma, in ogni caso, non è stata approvata, per cui valgono valide tutte le considerazioni sopra esposte.

Distinti saluti.