PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/04/2006

Notifica cartella pagamento TARSU ad una SAS sciolta

Quesito

Ho acquistato tutte le quote di una SAS in data 19/02/2003, la stessa Società è stata sciolta e cessata in data 22/12/2003; il 20/02/2006 viene notificata cartella esattoriale per TARSU anni 1996/1997/1998/1999.

Chiedo ai vecchi soci se avevano contenziosi e mi riferiscono di aver fatto ricorsi in commissione negli anni precedenti ma non dicono più di tanto.

Mi reco in commissione, ricerco con il codice fiscale posizioni in essere e trovo di una sentenza pronunciata e depositata in data 11/03/2003, favorevole all'Ufficio, per ricorso avverso avvisi di accertamento TARSU per gli anni 1996/1997/1998 e 1999.

Cosa posso fare?
Ho sentito da qualche parte che le notifiche di imposte comunali hanno una scadenza, ho sentito anche che non si notifica nulla a società cessate da oltre un anno.

Grazie.
Prov. Napoli

Parere

Gentile Dott., in merito al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

In primis, giova sottolineare che, con specifico riferimento alla disciplina delle società in accomandita semplice (SAS), l’articolo 2323, Titolo V, capo IV rubricato 'cause di scioglimento' rinviando all’articolo 2308 c.c., che a sua volta richiama l’articolo 2272, primo comma n. 4, c.c, prevede espressamente quale causa di scioglimento di una SAS il venir meno della pluralità dei soci allorquando, nel termine di sei mesi, questa non venga ricostituita.

Al riguardo, è utile precisare che la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, sottolineato che lo scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione dei soci, entro il termine di sei mesi, non determina alcuna modificazione dei rapporti facenti capo alla società stessa, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto (Corte di Cassazione, sentenza del 05/03/2003, n. 3269).

Sempre la Suprema Corte, inoltre, nel chiarire la portata del predetto articolo 2323 c.c., ha ulteriormente precisato che l’acquisto da parte di un unico socio di tutte le quote di una società in accomandita semplice, non determina l’estinzione della società ma – in quanto fatto assimilabile, per analogia, alla situazione in cui nelle società rimangano solo soci accomandatari o solo socio accomandanti o alla situazione in cui venga meno la pluralità dei soci – comporta, soltanto, lo scioglimento della società, con la conseguenza che questa continua ad esistere, e che, perciò, il socio unico risponde, quale socio accomandatario, di tutte le obbligazioni della società.

Quanto alla possibilità di una eventuale impugnazione della cartella di pagamento in oggetto, in primis è opportuno precisare che l’impugnazione de qua andrà effettuata nel termine di 60 giorni dalla notifica previsto dalla legge, a pena di decadenza e, quindi, nel caso di specie entro il 20/04/2006.

In materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), l’articolo 72 del D.Lgs. del 15/11/1993 n. 507, stabilisce espressamente che la riscossione del tributo in parola debba avvenire mediante ruoli da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale l’avviso di accertamento è stato notificato.

E’, altresì utile precisare che, relativamente all’anno d’imposta 1996, la formazione e la consegna dei ruoli deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1997 (articolo 72, primo comma ultimo periodo).

Atteso il passaggio in giudicato della sentenza cui Lei fa riferimento, non è più possibile sollevare in giudizio alcuna eccezione circa il merito della pretesa tributaria.

A mio avviso, invece, qualora, nel caso di specie, l’iscrizione a ruolo fosse avvenuta oltre i predetti termini, sarebbe opportuno far valere, in sede contenziosa, la tardiva iscrizione a ruolo, da parte dell’Amministrazione comunale, del tributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 72, primo comma cit..

Distinti saluti.