PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/07/2006

Iscrizione di ipoteca immobiliare

Quesito

In data 23.06.2006 mia moglie ha ricevuto una cartella Soget indirizzata a me, tra altro la cartella è indirizzata in un altra via, dove io non abito più, però visto che è vicino, il postino le lettere me le porta lo stesso anche se il cambiamento di residenza è stato effettuato nel comune.

In cartella Soget mi comunica che in mancato pagamento del debito tributario ha provveduto ad iscrivere ipoteca legale in data 13/06/06 presso conservatoria dei RR.II. di Teramo sugli immobili.

Preciso che io sono proprietario di 1/2 quota di immobile in questione e che su di stesso esiste ipoteca da parte della banca.

I debiti si riferiscono all'ente Inps e partono dal 1992-2004.

Chiedo se qualcosa fosse andato in prescrizione?

Preciso che da parte dell'Inps mi è stata applicata una tantum per via dell'accertamento da parte dell'ispettorato a quale io ho fatto ricorso, quale è stato respinto.

Per quanto riguarda tempi di consegna delle cartelle e loro notifiche non sono sicuro di niente perchè io con le carte non capisco niente visto che ho la terza media e riguardo sono incompetente.

Vorrei sapere cosa posso fare riguardo ipoteca immobiliare e se la banca a quale pago il mutuo mi farà dei problemi e se si quali.

Preciso che io e mia moglie paghiamo il mutuo regolarmente e che l'altra parte dell'appartamento è di mia moglie.

Distinti saluti.
Prov. Teramo

Parere

Egr. Signore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Innanzitutto, la notifica effettuata mediante consegna della cartella di pagamento a Sua moglie è regolare.
La notifica mediante consegna dell’atto ad una persona di famiglia è, infatti, espressamente prevista dall’art. 139 c.p.c. (applicabile anche in materia tributaria), quando il destinatario non venga trovato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o dove esercita l’industria o il commercio.

Inoltre, il concessionario ha diritto di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 77, D.P.R. 29/09/1973, n. 602).
Lo scopo è quello di dotare il credito di una prelazione, in caso di espropriazione dell’immobile, rispetto ad altri creditori non ipotecari e non privilegiati, e di farla valere anche contro il terzo acquirente, in caso di alienazione del bene (art. 2808 c.c.).

Uno stesso bene può essere assoggettato a più ipoteche, ciascuna definita da un grado, che stabilisce la priorità con la quale i diversi creditori ipotecari potranno soddisfarsi sul bene fornito a garanzia.
In particolare, se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, con il ricavato della vendita potrà soddisfarsi anzitutto il titolare di un'ipoteca di primo grado, quindi, con l’eventuale residuo, quello di un'ipoteca di secondo grado e così via.
L’ordine di preferenza tra le varie ipoteche, pertanto, è determinato dalla data della loro iscrizione.
Ogni iscrizione riceve un numero d’ordine il quale determina il grado dell’ipoteca, che ha una importanza fondamentale perché indica chi dovrà soddisfarsi per primo.

Dal momento che l’immobile in questione, su cui il concessionario ha iscritto ipoteca, era già gravato da altra ipoteca, iscritta dalla banca a garanzia del mutuo, quest’ultima è di primo grado, essendo stata iscritta per prima, e, in quanto tale, prevale su quella (di secondo grado) iscritta dal concessionario.

Inoltre, ai sensi degli artt. 2753 e 2754 c.c., i crediti vantati dall’INPS hanno privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro (inteso come soggetto tenuto al versamento), ma non sui beni immobili, sul prezzo dei quali sono collocati sussidiariamente, cioè in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari (cioè senza garanzie o privilegi) ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto (art. 2776 c.c.).
Nel caso di specie, pertanto, non è applicabile l’art. 2748, comma 2, c.c., ai sensi del quale 'i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente'.

Infine, se si vuole contestare l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, è necessario proporre ricorso innanzi al giudice ordinario.
Peraltro, le controversie in materia di contributi dovuti ad enti previdenziali rientrano nella competenza non del giudice tributario ma del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, anche se il relativo sistema di riscossione si avvale di procedure esattoriali.
L'indicato sistema di riscossione, infatti, rispondente ad evidenti esigenze pratiche ed organizzative, non può far mutare l'intrinseca natura assicurativa e previdenziale dei contributi in questione e il permanere del loro assoggettamento alla disciplina propria di tale materia, nell'assoluta netta distinzione, concettuale e giuridica, rispetto a quella tributaria (Cass. Sezioni Unite, sent. 14/02/1992, n. 1810).

In merito all’eventuale prescrizione, invece, non posso darLe alcuna risposta, essendo il quesito, sotto quest’aspetto, troppo scarno di informazioni.

Distinti saluti.