Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
14/07/2006
Utilizzo credito d'imposta art. 8 L. 388/00
Quesito
La scrivente ha realizzato un investimento ai sensi dell’art. 8 legge 388/00 ante 8 luglio 2002 negli esercizi 2001 e 2002 ed ha maturato ed utilizzato un credito di imposta, tra l’altro riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, così distinto:
Anno 2001: Credito d’imposta riconosciuto Euro 615.328,18; Credito d’imposta utilizzato Euro 196.194,75;
Anno 2002: Credito d’imposta riconosciuto Euro 423.282,71; Credito d’imposta utilizzato Euro 419.131,85;
Anno 2003: Credito d’imposta utilizzato Euro 208.344,00;
Anno 2004: Credito d’imposta utilizzato Euro 25.396,96;
Anno 2005: Credito d’imposta utilizzato Euro 25.396,96;
Anno 2006: Credito d’imposta utilizzato Euro 25.396,96.
Per un investimento compessivo di Euro 1.038.610,89 utilizzato fino al 2006 per Euro 899.761,48.
Alla luce delle varie circolari ed evoluzioni della normativa susseguitesi nel corso degli anni vorremmo sapere quando ed in che misura utilizzare il residuo credito di imposta di Euro 138.849,41.
Ringranziando anticipatamente ed in attesa di un celere riscontro, cordialmente salutiamo.
Prov. Bari
Parere
L’Agenzia delle Entrate con l’ultima Circolare n. 51/E del 29/11/2005 ha coordinato le disposizioni contenute nelle varie delibere CIPE, le quali hanno reso possibile l’incremento delle percentuali di utilizzazione del credito d’imposta, originariamente individuate dal D.M. 2 aprile 2003, con la conseguente riduzione dei tempi necessari alla completa fruizione.
I destinatari della sopra citata Circolare sono esclusivamente i soggetti ammessi a beneficiare del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate in 'forma automatica', secondo la disciplina di cui all’originario art. 8 della Legge n. 388 del 23/12/2000 (S.O. n. 219 Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000).
In altri termini, la Circolare n. 51/E interessa tutti coloro che, avendo avviato gli investimenti prima dell’08 luglio 2002, hanno presentato il modello CVS per indicare sia il credito d’imposta maturato ma non ancora utilizzato sia il credito d’imposta relativo agli investimenti già avviati alla predetta data ma non ancora realizzati.
Nello specifico:
- Il primo limite, imposto dalla Finanziaria 2003, prevedeva l’utilizzo del credito maturato fino all’08 luglio 2002, nella misura massima del 10%, per l’anno 2003, e del 6%, per gli anni successivi. In tal modo, l’intero credito maturato poteva essere utilizzato in un periodo di tempo pari a 16 anni.
- La delibera CIPE n. 23 del 25/07/2003, recepita nel D.M. 06 agosto 2003, ha previsto per l’anno 2003 l’aumento, dal 10% al 49%, della percentuale di utilizzo del bonus, in ordine agli investimenti effettuati fino al 2002; in tale situazione, il periodo di utilizzo, per i crediti maturati nel 2002, si riduceva da 16 anni a dieci anni; ciò perché, oltre al 49% per il primo anno, il restante 51% doveva essere utilizzato nel limite del 6% annuo, rimasto invariato, ossia in nove anni.
- La delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004, invece, ha disposto:
a) per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2002, la riduzione dei tempi complessivi di utilizzo del bonus da dieci a cinque anni, con conseguente aumento delle percentuali di ciascun anno;
b) per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2003, l’incremento al 39% della quota di compensazione per l’anno 2004, fermo restando il 10% già concesso per l’anno 2003.
- La delibera CIPE n. 34 del 27 maggio 2005 ha disposto un’ulteriore diminuzione dei tempi di utilizzo del credito, prevedendo un aumento della percentuale di compensazione per l’anno 2005, in misura diversa a seconda dell’anno di realizzazione degli investimenti, ed in particolare:
a) l’incremento dal 13% al 19,5%, per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2002;
b) l’incremento dal 6% al 17%, per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2003;
c) l’incremento dal 6% al 39%, per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2004.
In tal modo, la sovrapposizione delle diverse deliberazioni CIPE ha mutato, di volta in volta, i limiti di utilizzo futuri anche con riferimento agli investimenti già realizzati negli anni precedenti.
In tale sede, va peraltro sottolineato che la Circolare n. 51 cit. pone un limite di utilizzazione che può risultare penalizzante per molte imprese, in quanto afferma testualmente (v. ultimo periodo della Circolare): 'La possibilità di utilizzare, successivamente al 31/12/2005, il credito d’imposta determinato sulla base delle predette percentuali di accelerazione, per la parte che non ha trovato capienza nelle compensazioni effettuate fino al 31/12/2005, sarà valutata successivamente, avendo riguardo alla sua compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica'.
Ne consegue che le imprese per utilizzare il bonus nel corso del 2006 e per gli anni successivi (v. nota 2 tabella 2), per la parte eccedente la ordinaria percentuale del 6%, dovranno attendere il via libera da parte dell’Agenzia, a seguito di valutazione dell’andamento della finanza pubblica.
Ai fini del calcolo dell’ammontare complessivo del credito d’imposta potenzialmente utilizzabile, come chiarito nella parte esplicativa della Circolare n. 51/E, sarà sufficiente applicare le percentuali, evidenziate nella tabella n. 2 della stessa Circolare, al totale del credito maturato in ciascuno degli anni di riferimento e, infine, sommare i vari importi, al netto delle quote già fruite nel corso degli anni.
L’ammontare di credito complessivamente utilizzabile è determinato al netto degli utilizzi eventualmente effettuati a decorrere dal 10 aprile 2003.
Una novità introdotta dalla Circolare in esame riguarda le modalità di calcolo del credito d’imposta, utilizzabile da parte dei soggetti che hanno compilato la prima sezione del quadro B del modello CVS.
Con la Risoluzione 09 aprile 2004, n. 61/E dell’Agenzia delle Entrate, era stato chiarito che i limiti massimi di utilizzo (nell’anno 2003) del credito d’imposta erano il 10% dell’importo risultante dalla somma di quanto indicato nel rigo 4, quadro B, sezione I e nel rigo 6, quadro B, sezione II del mod. CVS, oppure il 49% dell’importo indicato nel rigo 2, sezione I dello stesso modello.
Poiché l’utilizzo delle due percentuali era alternativo, il contribuente poteva scegliere, tra i due possibili metodi di calcolo, quello più conveniente rispetto alla propria situazione.
La Circolare n. 51/E, cambiando orientamento rispetto al passato, sostiene che deve, invece, applicarsi al rigo 4 del modello CVS e, cioè, all’ammontare del credito maturato e non ancora utilizzato, riducendo così l’importo del beneficio spettante alla maggior parte dei contribuenti (cfr. Corriere Tributario, n. 2/2006, pag. 158, con commento di Guido Berardo e Vito Dulcamare; A. Sacrestano, 'Credito d’imposta a effetti differenziati', in 'Il Sole 24 Ore' del 06/12/2005).
Alla luce di quanto sopra esposto, a parere di chi scrive, la richiedente può utilizzare il residuo credito d’imposta di euro 138.849,41 applicando la percentuale del 6% prevista dal D.M. 2 aprile 2003 (v. tabella 1 Circolare n. 51/E cit.) per il periodo d’imposta 2006 e successivi, in quanto a tutt’oggi il CIPE non ha emanato alcuna delibera che innalzi tale percentuale, come fatto precedentemente.
Distinti Saluti.