Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
19/10/2006
Cancellazione anagrafe Onlus
Quesito
Egregio Avv. Villani, il quesito per cui Le scrivo è il seguente.
Un’associazione senza scopo di lucro (ovviamente) costituitasi come Onlus in data 17/02/2003, invia in pari data richiesta di iscrizione alla Anagrafe Onlus (presso la competente Direzione Regionale delle Entrate).
A seguito dell’emanazione del DM 18/07/2003, n. 266 (come previsto dall’art. 11, del D.lgs. 460/97) e dei conseguenti obblighi, trasmette copia dell’atto costitutivo e dello statuto in data 04/02/2004. In data 23/03/2004 (sono passati quindi più dei 40 giorni previsti dal DM 266/2003, art. 3, comma 2, decorsi i quali si dovrebbe applicare il silenzio assenso), la DRE risponde chiedendo chiarimenti ed integrazioni sullo statuto e sulle relative clausole.
L’associazione risponde e dopo 35 giorni dalla risposta arriva il provvedimento cancellazione dall’Anagrafe per insussistenza dei requisiti.
Il provvedimento si conclude indicando che la cancellazione ha efficacia ex tunc e quindi retroagisce al 17/02/2003 (In questo momento detta associazione è sottoposta a verifica fiscale diretta ad accertare se ha usufruito indebitamente dei vantaggi fiscale riconosciuti alle onlus).
Il provvedimento si conclude indicando nome cognome del responsabile del procedimento (ma non l’ufficio presso cui è possibile chiedere informazioni) e genericamente che è possibile fare ricorso alla commissione tributaria provinciale entro 60 giorni secondo le modalità previste dal D.LGS. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla luce di quanto sopra (e considerando che purtroppo sono abbondantemente trascorsi i 60 giorni canonici), Le chiedo:
- La notifica del provvedimento di cancellazione avvenuta oltre i 40 giorni previsti dall’art. 3, comma 2, del DM 266/2003 (con conseguente formazione del silenzio assenso), può essere invocata come causa di nullità radicale impugnabile senza limiti di tempo?
Mi spiego meglio, sarebbe possibile e percorribile oggi ricorrere chiedendo la nullità del provvedimento?
- La generica indicazione che è possibile fare ricorso alla commissione tributaria provinciale entro 60 giorni secondo le modalità previste dal D.LGS. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni, è sufficiente a non invalidare l’atto, alla luce dello statuto del contribuente?
- Il provvedimento di cancellazione può legittimamente avere efficacia ex tunc, alla luce dello statuto del contribuente che prevede l’irretroattività delle norme tributarie?
- L’associazione potrebbe legittimamente affermare ed invocare (successivamente all’avviso di accertamento che sicuramente riceverà a breve), che aveva comunque diritto a fruire le agevolazioni fiscali almeno nel periodo 17/02/2003 – 18/05/2004 (ricezione provvedimento di cancellazione)?
Quali strade si potrebbero in ogni caso percorrere per impugnare il provvedimento di cancellazione (a suo avviso e ammesso che sia possibile), la cui eventuale nullità travolgerebbe (almeno ritengo) l’accertamento successivo?
Mi scuso per la lunghezza del quesito, ma non era possibile comprimerlo ulteriormente a scapito della chiarezza.
Cordiali saluti.
Prov. Trapani
Parere
Gentile Dottore, in merito al quesito, così come da Lei formulato, Le preciso quanto segue.
Innanzitutto, Le confermo che il decorso dei sessanta giorni Le preclude di eccepire qualsiasi forma di censura avverso il provvedimento adottato dalla DRE.
Qualsiasi tipo di eccezione potrà essere rilevata in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento che, come da Lei scritto, l’Associazione, probabilmente, riceverà a breve.
Il comportamento adottato dalla DRE risulta, indubbiamente, non conforme a quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266, il quale all’art. 3, secondo comma, prevede espressamente che 'all'esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego.
Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione'; al terzo comma dello stesso art. 3 è prevista la possibilità, per l’Ufficio, nell’esercizio dell’attività di verifica volta ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti - quale condizione per l’iscrizione all’anagrafe - di richiedere all’Associazione ulteriori chiarimenti.
Qualora, infine, la DRE non provveda ad alcun invio di comunicazione – nei termini previsti nei commi due e tre – in base al quarto comma dello stesso articolo, 'l’interessato si intende iscritto all’anagrafe delle ONLUS'.
E’ evidente come tali passaggi, non siano stati in alcun modo rispettati nel caso di specie, dove, infatti, la DRE ha richiesto ulteriori informazioni oltre il termine di quaranta giorni e, solo successivamente, ha adottato un provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe per insussistenza dei requisiti, provvedimento, indubbiamente, adottato non in linea con quanto disposto dalla norma e, come tale, impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
Quanto all’efficacia retroattiva del provvedimento di cancellazione possono, sicuramente, essere richiamate le norme contenute nello Statuto del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212) e più precisamente l’art. 3 (il quale sancisce il generale principio di irretroattività delle disposizioni tributarie chiarendo, al primo comma, che 'salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo…'..) e l’art 10, in tema di legittimo affidamento da parte del contribuente nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria; più esattamente, secondo quest’ultima norma i rapporti tra contribuente e Fisco devono essere improntati al 'principio della collaborazione e della buona fede'.
Indubbiamente, di legittimo affidamento può parlarsi nel caso di specie, dove, infatti, l’Associazione, in assenza di una comunicazione da parte della DRE nei quaranta giorni richiesti dalla norma, considerando applicabile il principio del silenzio-assenso, si è, legittimamente, ritenuta iscritta all'Anagrafe.
Purtroppo, l’infruttuoso decorso dei sessanta giorni ha reso definitivo il provvedimento adottato dalla DRE precludendo qualsiasi possibilità di censura dello stesso.
L’unica strada percorribile sarà solo quella dell’impugnazione dell’avviso di accertamento qualora lo stesso dovesse essere notificato all’Associazione e solo in quella sede potranno essere approfondite e sviluppate le censure di cui sopra.
Distinti saluti.