PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/07/2004

Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria

Quesito

Egregio avvocato le sottopongo una caso limite da cui non sappiamo come tirarci fuori (mi scuso per i termini non appropriati) degni del miglior Kafka.

Nel 2001 ci viene notificata dall'Agenzia delle entrate che a fronte della richiesta di un rimborso irpef per l'anno 1993, mio padre risultava che non aveva fatto la dichiarazione dei redditi del1994.

Premetto che dal 1986 fino ad oggi sono state sempre fatte sia quelle personali che della società e che l'unica dichiarazione che presentava la richiesta di un rimoborso, guarda caso, era proprio quella del 1994.

Mio padre fa ricorso avendo ritrovato tra i suoi documenti la copia della dichiarazione dei redditi 1994 con la relativa ricevuta dell'Uffico postale.

Tale ricevuta dopo 8 anni presenta l'ichiostro in carta carbone parzialmente leggibile anche se l'anno risulta rovinato dall'ossidazione della attache che vi era stata messa sopra per non farla perdere.

In commisione Tributaria di primo grado mio padre vince la 'causa', ma l'Ufficio delle entrate propone appello alla superiore Commissione tributaria per i seguenti motivi:

1) il ricorso era stato depositato non entro 60 giorni ma entro 62 giorni;

2) la copia del 740 esibita in dibattiamento non era firmata (ma era la copia che tenevamo noi per uso nostro di ricevuta e non vi è nessuna legge che impone di firmarla (la copia spedita all'Ufficio era firmata) e la ricevuta dell'Ufficio postale risulta non leggibile integralmente.

Abbiamo provato a fare una ricerca alla posta dove era stato spedito il 740 insieme alla dichiarazione della società (che risulta all'ufficio delle entrate) ma ci hanno risposto che tengono le copie per tre anni solo; inoltre abbiamo saputo che probabilmente nel trasferimento della agenzia delle entrate da Roma a Tivoli molto materiale si è perso di ufficio; abbiamo chiesto di verificare materialmente la possibilità di tale spostamento ma la risposta è stata che, non risultando la dichiarazione nel sistema informatico la stessa per loro risulta non fatta.

Egregio avvocato così ora oltre al danno (mancato rimborso irpef nell'unica volta che è stato richiesto) anche la beffa (vogliono circa euro 20.000), e pur dimostrando che il commercialista in quell'anno ha fatto la dichiarzione dei redditi della società e dell'atro socio, non sentono ragioni, come pensa che possiamo uscirne?

Parere

Dall'esposizione dei fatti così come da Lei esposti, risulta chiaro che l'intera controversia è oggi all'esame dei giudici d'appello che, in base alla documentazione in atti, potranno decidere se confermare o meno la favorevole sentenza di primo grado.

In ogni caso, Le faccio presente che al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, e ciò in base all'art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. Statuto del contribuente).

Quindi, nel Suo caso, l'amministrazione finanziaria deve essere in grado di esibire in giudizio tutta la documentazione in suo possesso, non potendo addurre alcuna difficoltà nè di ordine tecnico nè logistico, e, qualora ciò accadesse, Lei, anche in grado di appello, potrà chiedere ai giudici tributari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, di utilizzare tutti i poteri istruttori per costringere l'ufficio fiscale ad esibire tutta la documentazione relativa alla presentazione della dichiarazione dei redditi.