PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

27/07/2004

Donazione di quote minoritarie societarie - tassazione

Quesito

Fatto:

Siamo in presenza di una società in nome collettivo ALFA così composta:
Socia A QUOTA 98%
Socia B QUOTA 2%

In data 6/11/2002, la socia B dona la quota di Sua competenza alla socia A; la socia A rinuncia alla facoltà concessagli di ricostituire la pluralità dei soci e pertanto la società si scioglie ai sensi dell'art. 2272 del C.C.

La socia A continua l'attività di impresa sotto forma di ditta individuale mantenendo inalterati i valori fiscali.

L'atto viene registrato dal Notaio con applicazione di tassa fissa tramite il pagamento di Euro 133,24.

La socia A effettua tutte le comunicazioni previste dalla norma aprendo una nuova Partita IVA che assorbe la vecchia partita IVA della società, operazione questa che legittima la ditta individuale a titolarsi del credito IVA di competenza della sciolta s.n.c..

Il valore corrente della donazione è pari ad Euro 154,94.

La socia A in atto dichiara:

- Di continuare l'impresa sotto forma di ditta individuale.

- Di mantenere inalterati i valori fiscali dei beni della società.

- Che tale operazione non genera nessuna plusvalenza ai sensi della recente circolare della Agenzia delle Entrate n. 54/E del 19 Giugno 2002 poiché vengono rispettati i requisiti richiesti.

- Di non esservi titolo per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro al presente atto trattandosi di cessione gratuita.

- Che gli elementi costitutivi della ditta individuale restano i medesimi che caratterizzavano la società in nome collettivo, fatta ovviamente eccezione per quelli che siano strettamente attinenti alla forma societaria; in particolare restano invariati la sede, il patrimonio ed il suo oggetto.

Pretese dell'Ufficio del Registro:

Il competente Ufficio del Registro, invia alla socia A una comunicazione a mezzo della quale richiede il valore dell'Azienda (avviamento compreso) al fine di tassare con tassa proporzionale l'atto.

L'Ufficio del Registro, ammette verbalmente, di aver sbagliato la tassazione in sede di registrazione e pretende di tassare al 3% il passaggio dell'Azienda dalla società in nome collettivo alla ditta individuale ravvisando nell'operazione una cessione d'Azienda.

Intende tassare l'intero valore senza eventualemente considerare che la socia A era già titolare del 98% dell'Azienda stessa.

Domanda:

Si chiede ai Vs. Esperti un parere sulla pretesa dell'Ufficio del Registro nonché sapere se sono state emesse sentenze da Commissioni Tributarie a favore del contribuente.

Parere

L'Ufficio del Registro competente, erroneamente, ritiene che, nel caso de quo, si realizzi una cessione di azienda, come tale tassata ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 4, D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Infatti, nella fattispecie, siamo in presenza di una semplice donazione di quote minoritarie, che non realizza assolutamente il presupposto della cessione d'azienda nè tantomeno un'ipotesi di avviamento.

Oltretutto, gli economisti classificano l'avviamento fra le aspettative; il valore di questa aspettativa corrisponde al valore attuale delle somme differite che l'imprenditore un giorno potrà ricavare.
In particolare, l'avviamento di un negozio corrisponde al valore attuale di guadagni attesi.

I giuristi, invece, vedono nell'avviamento un diritto autonomo, qualcosa di pertinente all'azienda, negoziabile e quindi valutabile senza necessità di confronto con altre aziende, inquadrabile nel problema più complesso della proprietà commerciale.

In sostanza, l'avviamento non è un nuovo bene ma il valore economico di collegamento che è caratterizzato da un fondamento soggettivo, connesso alle capacità dell'imprenditore, e da un fondamento oggettivo, rinvenibile negli elementi dell'azienda e talora anche nella particolare situazione locale in cui l'attività si esplica.

L'avviamento, in definitiva, è il corrispettivo di elementi immateriali, come il credito, la clientela e ecc., che conferiscono al capitale dell'impresa ceduta un valore maggiore di quello attribuibile ai singoli elementi materiali che la compongono.

Alla luce, pertanto, di quanto sopra esposto, risulta evidente che, nella fattispecie da Lei prospettata, non può assolutamente rilevarsi alcun avviamento nella semplice donazione del 2% delle quote, proprio perchè non si realizza alcuna cessione d'azienda nè tantomeno il socio maggioritario al 98% realizza un maggior valore dell'azienda rispetto alla sua posizione dominante.