PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

27/07/2004

Credito d'imposta art. 62 legge 289/02

Quesito

Egr. Avvocato Villani, sono un rag. commercialista che opera nella prov. di CE, ed ho avuto il piacere di conoscerla in occasione di una ottima relazione, da Lei espletata, presso l'Università del Sannio (BN), sul credito d'imposta in questione.

Vista la sua preparazione inequivocabile sul tema mi permetto di chiederle un parere sulla seguente questione:

Un mio cliente avendo avuto la comunicazione di ammissiblità del credito ai sensi dell'art 62 c. 1 lettera d, nel mese di marzo 2003, dal Centro Operativo di Pescara, e non riuscendo a fare integralmente gli investimenti programmati, indicati al primo anno nell'apposito modello RTS, l'investimento netto calcolato al 31/12/2003 è risultato negativo.

A tal punto scatta, a mio avviso, la decadenza prevista dal medesimo articolo comma 1 lettera g.

Al fine di poter ripresentare domanda di ammissione al credito d'imposta devo aspettare il termine previsto dei dodici mesi oppure posso ripresentare immediatamente domanda di ammissione al credito previa rinuncia, secondo la circ. 54/E del 22/10/2003, alla precedente istanza.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le confermo che, nell'ipotesi da Lei prospettata, si è verificato un caso di decadenza, così come previsto dall'art. 62, comma 1, lett. g), della legge n. 289 del 27/12/2002 e, pertanto, non si può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata.

Sono, quindi, perfettamente d'accordo con Lei e la circolare n. 54/E del 22/10/2003 dell'Agenzia delle Entrate riguarda ipotesi completamente diverse che nulla hanno a che fare con la decadenza di cui sopra.