Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
28/07/2004
Rimanenze non annotate - I parte
Quesito
Vi chiedo di darmi il Vs. parere autorevole, come già dimostrato in varie occasioni, ad un processo verbale di verifica redatto dalla Guardia di Finanza ad un'azienda in contabilità semplificata (attività boschiva).
PREMESSA:
- A seguito dell'accesso nella casa di abitazione della ditta viene richiesto con 'biglietto di invito a presentarsi' tutta la documentazione ed i registri dagli anni 1999 al 2003 (tali anni vengono anche ripetuti a pg. 2 del processo verbale di verifica), documentazione consegnata nella data prevista.
Telefonicamente, dopo qualche mese, fu richiesto al contribuente la documentazione dell'anno 1998 e lo stesso, ad insaputa del professionista, ha consegnato solo fatture e non anche i registri (non esiste traccia di tale richiesta);
- Nei registri Iva è stato omesso, per errore di stampa, l'indicazione delle rimanenze al 31/dicembre (regolarmente indicate nel quadro 'G' della dichiarazione dei redditi) dagli anno 1999 al 31/12/2002;
- La verifica è stata effettuata presso l'Ufficio finanziario il cui inizio non è stata mai notificato alla parte per l'assistenza.
RILIEVI EFFETTUATI
Anno 1998 (ripeto non risulta nessuna richiesta formale di tale anno):
Viene evidenziato nel verbale che la ditta 'non ha regolarmente conservato i registri per l'anno 1998' cosa non vera in quanto i registri esistono ed anzi solo in quest'anno sono state indicate le rimanenze di fine anno (n.b. i registri dal 1999 proseguono con la numerazione dell'anno 1998).
I rilievi mossi sono:
- ACQUISTI IN EVASIONE: pari al quantitativo di merce venduta, per differenza con gli acquisti dell'anno;
- VENDITE IN EVASIONE: pari all'importo esposto nella dichiarazione dei redditi come rimanenze finali, in quanto non annotate nel registro degli acquisti e quindi considerate come vendute.
ANNO 1999 - 2002
Acquisti e vendite in evasione, come per il 1998, facendo emergere importi nelle vendite pari alle rimanenze non annotate nei registri (si badi bene sono sempre le stesse rimanenze proveniente dall'anno precedente) e questo per ogni anno.
TUTTO QUESTO HA FATTO EMERGERE:
- Imposte dirette:
RICAVI NON DICHIARATI (pari alle rimanenze di ogni anno non annotate, come detto sopra):
- Iva:
1) Iva dovuta pari all'Iva sulle vendite di cui ai ricavi non dichiarati;
2) Iva relativa pari alla sommatoria dell'iva di cui al punto 1) e all'Iva sugli acquisti in evasione, come sopra determinato;
- IRAP:
ricavi non dichiarati, come al rilievo delle imposte dirette.
Naturalmente per ogni singolo anno i cioè dal 1998 al 2002.
A TALI RILIEVI FACCIO CONSTATARE:
- Le vendite registrate sono state originate sia dalle rimanenze al 31/12/1998 sia dagli acquisti dei vari anni.
Dette rimanenze, naturalmente, sono state smaltite anno per anno sino alla chiusura dell'attività (31/12/2002).
Quest'ultima data viene posta in contestazione in quanto all'atto della verifica il contribuente possedeva parte della merce ancora in suo possesso (legna da ardere).
Chiedo:
- quale possa essere, secondo Voi, la miglior difesa e farsi riconoscere che le vendite effettuate nei vari anni provengono dalle rimanenze esistenti all'inizio del 1998.
- può essere utile esperire, presso l'Agenzia delle Entrate, la procedura di accertamento di adesione, presentando i registri Iva anno 1998 con le rispettive deduzioni?
- potreste indicarmi qualche riferimento giurisprudenziale per il caso in oggetto?
Nel chierVi scusa per il tempo dedicatomi, la lunga esposizione è dovuta per l'individuazione della problematica, e nel ringraziarVi anticipatamente Vi invio cordiali saluti.
Parere
In merito al parere che mi ha chiesto, Le confermo che, secondo me, tenuto conto dell'esposizione dei fatti così come da Lei esposti, è opportuno, nonchè necessario, presentare subito istanza di accertamento con adesione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, presentando all'ufficio i registri IVA per l'anno 1998.
Ciò per ottenere un duplice risultato: o l'ufficio accerta la regolarità delle scritture contabili esibite oppure, in caso di persistenza nell'azione accertatrice, Lei potrà dimostrare, in sede contenziosa, che le scritture contabili erano regolarmente tenute e si è trattato, quindi, di una palese negligenza degli organi verificatori.