PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/09/2004

Credito d'imposta - comunicazione della concessione nel mese di settembre 2003

Quesito

Innanzitutto le rinnoviamo i nostri complimenti, ma le porgiamo anche il seguente quesito:
una nostra ditta aveva presentato richiesta di credito d'imposta per l'anno 2003, prevedendo di realizzare l'investimento totalmente durante tale anno.

Inizialmente la richiesta fu rigettata, ma la necessità dell'investimento fece comunque avviare lo stesso. A settembre 2003 è arrivata la notizia del ripescaggio e l'investiemtno è continuato.

Tuttavia non si è riusciti a realizzarlo completamente nel corso dell'anno 2003 (così come previsto nella originaria richiesta) ma si è concluso nell'anno 2004.

Come si dovrà calcolare il credito spettante?

L'anno 2003 e 2004 sono per il calcolo, ma non per la fruizione del credito due esercizi separati?

Gli investimenti realizzati nel corso dell'anno 2003 vanno persi?

O si perderanno quelli del 2004?

Oppure si perderà completamente il credito dato che nel solo 2003 non si è riusciti a realizzare quanto previsto nel modello di richiesta di credito d'Imposta?

Infine avendo barrato ben precise tipologie di investimenti nel modello di richiesta del credito si può variare la tipologia dell'investimento o quanto indicato è vincolante?

Parere

L'art. 4, commi 132 e 133, della legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria per il 2004) ha previsto che i contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ed hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate comunicazione della concessione soltanto nel mese di settembre del 2003 possono avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004 e possono utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza.

Ciò, peraltro, è stato chiarito con la risoluzione n. 17/E del 17 febbraio 2004 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata su Corriere Tributario Iposa n. 11/2004, pag. 877 e segg., e su Guida Normativa de Il Sole-24 Ore del 25 febbraio 2004, in entrambi casi con interessanti note di commento.

Si ricorda, infine, che le richiamate disposizioni dell'art. 4 della legge n. 350/2003 sono applicabili esclusivamente agli investimenti relativi ad istanze di rinnovo ammessi al contributo nel solo mese di settembre 2003, per effetto del rifinanziamento della dotazione finanziaria.