Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
12/09/2004
Non rientrano tra i beni agevolabili quelli 'in prova' - II parte
Quesito
Intendo ritornare sull'argomento del credito d'imposta ex art. 8 Legge 388/2000 (parere Non rientrano tra i beni agevolabili quelli 'in prova' - I parte) per riformulare in modo più circostanziato il quesito su un aspetto specifico della normativa che ci vede contrapposti con L'Agenzia delle Entrate.
Il bene beneficiario del credito d'imposta è entrato in azienda a gennaio 2001 a seguito di un contratto di compravendita sottoposto alla condizione sospensiva della prova art. 1521 c.c; la circostanza è provata dal documento di consegna che evidenzia la causale dell'operazione.
A settembre dello stesso anno, attraverso uno scambio di corrispondenza con data certa, la parte acquirente scioglie la riserva sulla validità produttiva del bene e il venditore emette fattura di vendita richiamando nel corpo della stessa il documento di consegna di gennaio 2001 in prova.
L' Agenzia Delle Entrate sostiene congiuntamente o alternativamente che:
a) Il bene al momento dello scioglimento della riserva sulla positività della prova - settembre 2001- era comunque usato!
In quest'ipotesi i funzionari dell'Agenzia convengono che il momento impositivo ai fini reddituali è quello della fatturazione per l'avvenuta accettazione del bene a seguito della prova, ma escludono il beneficio perché il bene è stato usato da gennaio a settembre.
Per tutte vale la risoluzione n. 9/1370 del 26 06 1980.
b) La consegna in data gennaio 2001 (anteriore al periodo dal 13 marzo 2001) del bene esclude il beneficio a prescindere dal titolo (vendita in prova) e dal momento di effettuazione dell'operazione e della sua imponibilità sia ai fini Iva che delle imposte sul reddito.
A nostro parere il beneficio potrebbe competere perché il momento impositivo è quello della manifestazione positiva dell'esito della prova; il bene se restituito nell'ipotesi inversa non è usato.
Ciò vale anche ai fini Iva (Nota MinFinanze del 6 novembre 1978 n. 362071).
La ringrazio in anticipo di nuovo sperando di poter suscitare una riflessione sul punto che non ci sembra del tutto pacifico.
Parere
Secondo me, in base alla cronologia dei fatti così come da Lei esposti, le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate sono illegittime e contrastano nettamente con lo spirito e la volontà del legislatore in tema di credito d'imposta investimenti. Occorre, innanzitutto, premettere che la vendita a prova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1521 c.c., si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata; essa, pertanto, non spiega i suoi effetti fino a quando la prova non sia stata positivamente eseguita, perchè solo in esito ad essa è possibile l'accertamento dei requisiti sostanziali della cosa, oggetto del contratto (in tal senso, Corte di Cassazione sentenza n. 567 del 14 marzo 1964).
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è chiaro che, nel caso da Lei prospettato, la vendita si è avuta a settembre del 2001, quindi nel periodo compreso nell'agevolazione fiscale.
Inoltre, è assurda l'interpretazione di considerare 'usato' il bene avuto in prova, in quanto il concetto di novità di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 23/12/2000 deve intendersi riferita ad altro soggetto diverso da quello che utilizza il bene; in sostanza, poichè il bene è stato in precedenza ritenuto in prova dallo stesso soggetto che poi lo ha acquistato a titolo definitivo, è chiaro che nella fattispecie non può parlarsi di bene usato ma dello stesso bene acquistato a titolo originario dallo stesso soggetto beneficiario del credito d'imposta, seppur dopo un breve periodo di prova.