PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/09/2004

Statuto del Contribuente

Quesito

Voglio complimentarmi per il Suo lavoro svolto a tutela dei contribuenti, ed in particolare sui risultati ottenuti in tema di Crediti d'imposta.

Mi sono imbattuto nei Suoi articoli proprio in occasione di un ricorso su un avviso di recupero che abbiamo deciso di contestare.

Voglio informarLa che la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari ha assunto una posizione nettamente opposta a quella da Lei citate nei Suoi articoli.

Infatti nella sentenza n. 94/02/04 depositata in data 14/04/04 (che allego) viene considerato privo di alcun valore lo Statuto del Contribuente.

Parere

Ho letto con interesse la sentenza che mi ha fatto tenere e sulla quale non concordo assolutamente con le conclusioni cui la stessa è giunta per i seguenti motivi:

1) i giudici tributari hanno, innanzitutto, totalmente ignorato l'importante principio sancito dalla Corte di Cassazione - Sez. Tributaria -, con la sentenza n. 7080 del 14 aprile 2004 (in Corriere Tributario Ipsoa n. 29/2004, pagg. 2287 e segg.), secondo cui le norme dello Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212 del 27 luglio 2000 hanno una efficacia superiore, nel senso che il legislatore ha manifestato esplicitamente l'intenzione di attribuire ai principi espressi nelle disposizioni dello Statuto, o desumibili da esso, una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia (vedi anche articolo del Sole 24-Ore del 1° giugno 2004); nella categoria dei principi giuridici è insita, inoltre, come si desume dal secondo comma dell'art. 12 delle preleggi, la funzione di orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell'interpretazione del diritto.

Qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge n. 212/2000, deve perciò essere risolta dall'interprete nel senso più conforme ai principi dello Statuto del Contribuente, cui la legislazione tributaria, anche antecedente, deve essere adeguata al di là delle modificazioni eventualmente intervenute, contrariamente all'assunto dei giudici di merito di Cagliari;

2) è stato totalmente ignorato il fatto che le norme dello Statuto del Contribuente non sono state assolutamente derogate o modificate dalle varie leggi sui crediti d'imposta, così come tassativamente richiesto dall'art.1, comma 1, della legge n. 212/2000, come peraltro ho più volte evidenziato nei miei scritti sul tema;

3) di conseguenza, i giudici di merito di Cagliari hanno dimenticato di applicare le disposizioni di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 212/2000, secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo ed inoltre non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse esprassemente previsti.

Infine, ribadisco il mio pensiero che sulle problematiche dei crediti d'imposta se ne parla poco, sia a livello dottrinario che convegnistico, e ciò determina poca conoscenza sul tema da parte degli organi del contenzioso tributario, nonostante alcune favorevoli sentenze sino ad oggi ottenute e che può interamente scaricare dal mio sito (Sezione sentenze).

Nel ringranziarLa per i complimenti che ha voluto farmi e nel consigliarLe di proporre tempestivo appello.