PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

25/09/2004

Il condono fiscale 'si perfeziona' con il pagamento? - parte II

Quesito

Non posso che rimanere stupito di fronte alla celerità e puntualità con cui ha risposto al mio quesito (parere:Il condono fiscale 'si perfeziona' con il pagamento? - parte I).

Mi scusi se continuo a disturbarLa ma non riesco a comprendere dal tenore della Sua risposta se quella dichiarazione integrativa che fa riferimento ai termini del secondo condono, per intenderci quello del 2002, può ritenersi valida anche se non avevo esteso a tale annualità la sanatoria?

Leggevo da qualche parte che uno dei buchi del decreto che ha riaperto i termini del condono è da rinvenirsi proprio con riguardo alla mancata previsione della sanatoria per coloro che, pur avendo pagato in termini, avevano omesso di inviare la dichiarazione.

Parere

In merito al chiarimento che mi ha chiesto, Le ribadisco quanto già scritto in precedenza, anche se riconosco che la mia tesi può sembrare ardita.

In sostanza, secondo me, con la riapertura dei termini per la presentazione del condono fiscale, avvenuta con la legge n. 350 del 24 dicembre 2003, si è data la possibilità ai contribuenti di aderire ai vari tipi di condono e, in particolare, per quanto riguarda il c.d. condono tombale (art. 9 legge n. 289/2002), di inserire anche l'anno 2002, a condizione di ricomprendere tutti i precedenti periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni erano state presentate entro il 31 ottobre 2003 (art. 12, comma 44, lett. d), legge n. 350/2003).

La suddetta riapertura dei termini aveva un valore generale e non era necessariamente collegata all'effettiva presentazione della domanda di condono per il solo anno 2002; ciò significava, secondo me, che in linea generale tutti i termini di presentazione erano prorogati e, di conseguenza, indipendentemente dall'effettiva presentazione del condono per l'anno 2002, il termine ultimo per i condoni era fissato al 16 aprile 2004 per la presentazione in forma riservata a banche e poste e al 31 maggio 2004 per l'invio telematico della dichiarazione stessa (come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'08 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004 n. 87).

Pertanto, nel caso prospettato, secondo me, i termini sono stati rispettati, tenendo conto della riapertura dei termini stessi nonchè della possibilità offerta dall'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Questa tesi, inoltre, anche se riconosco ardita ma non priva di fondamento giuridico, consente di sanare un errore formale, peraltro non causato dal contribuente stesso, ma dall'intermediario, ed inoltre, in un'eventuale fase contenziosa, può far capire ai giudici tributari che l'effettiva volontà della parte di utilizzare il condono era stata manifestata con il pagamento delle relative date, indipendentemente dall'aspetto formale dell'invio telematico della dichiarazione integrativa.