PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

25/09/2004

Credito imposta - limiti di utilizzo

Quesito

Credito imposta art. 8 L. 388/00 - una società ha sottoscritto nel maggio 2002 un contratto per la relalizzazione di un investimento pluriennale che si è concluso lo scorso febbraio 2004 con l'emissione dell'ultima fattura e con l'effettuazione dell'ultimo pagamento.

Ai fini del credito di imposta - premesso che il CVS è stato regolarmente inviato - il diritto al credito è maturato anteriormente al 8/7/2002 e quindi non vi sono dubbi circa la spettanza del beneficio, il dubbio invece è relativo alle percentuali di utilizzo del credito per le compensazioni.

Quali limiti di utilizzo vanno applicati, visto che fino ad oggi il credito non è stato mai utilizzato?

Parere

L'art. 62, comma 1, lett. a), della legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce che i soggetti che hanno conseguito il contributo anteriormente alla data dell'08 luglio 2002 dovevano presentare il modello CVS entro il 28 febbraio 2003 ed inoltre l'entità massima dell'utilizzo del credito d'imposta doveva rispettare le condizioni previste dal provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infatti, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02 aprile 2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 08/04/2003) era previsto che, a decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti di cui al succitato art. 62, comma 1, lett. a), della legge n. 289/2002 potevano riprendere l'utilizzo del credito nella misura massima del 10% per il solo anno 2003 e del 6% per gli anni successivi, fermo restando il potere dell'Agenzia delle Entrate in ordine al controllo dell'effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato.

A seguito delle proteste da parte delle imprese nonchè dei ricorsi redatti dal sottoscritto al TAR Lazio (le cui udienze di merito devono ancora essere fissate), il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto con un successivo decreto in data 06 agosto 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2003 n. 185, in Guida Normativa del Sole 24-Ore del 25 agosto 2003) ed ha stabilito, sempre per i soggetti di cui sopra, la misura massima del credito d'imposta, per gli investimenti realizzati sino al 31/12/2002, nella percentuale del 49% per il solo anno 2003 (in sostanza, sempre per il solo anno 2003, la percentuale del 10% è stata elevata al 49%).

Di conseguenza, per l'anno 2004 e per i successivi l'utilizzo del credito d'imposta ritorna alla normale percentuale del 6%, come in precedenza stabilito dal citato decreto del 02 aprile 2003.

Infine, Le faccio presente che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia - Ufficio fiscalità - con la circolare prot. n. 04/23809 del 03 maggio 2004 (che può interamente scaricare dal mio sito Crediti d'imposta - Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia) ha chiarito, per l'anno 2004 e seguenti, che il 6% della somma tra l'ammontare complessivo del credito d'imposta da utilizzare (rigo 4, quadro B, sez. I del modello CVS) e il credito d'imposta maturato, relativo all'investimento netto avviato (rigo 6, quadro B, sez. II del modello CVS) è da aggiungere all'eventuale credito residuo rispetto ai limiti fruibili degli anni precedenti.

Inoltre, va rilevato che applicando la misura del 49% all'ammontare complessivo del credito maturato (rigo 2, sez. I, quadro B del modello CVS) l'importo derivante potrebbe risultare superiore al totale del residuo credito da utilizzare (rigo 4, sez. I, quadro B del modello CVS); in tal caso, soltanto l'eventuale residuo del 2003 può essere usato nel 2004 senza alcuna restrizione.