Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
25/09/2004
Credito d'imposta - possibilita' di cambiare investimento
Quesito
L'investimento a me concesso è stato suddiviso in 2 anni.
Il 1° anno ho aquistato un'autocarro, il 2° anno (che sta per maturare) dovrei acquistare un'altra auto, perche al momento della specifica sull'acquisto ho sbarrato solo sull'acquisto auto.
Adesso desideravo sapere se ho la possibilita' di cambiare investimento e di poter acquistare un'immobile (garage) dal costruttore.
Parere
Ultimamente, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 102/E del 30 luglio 2004 (in Guida Normativa del Sole 24-Ore n. 166 del 14 c.m.), ha chiarito che nel realizzare gli investimenti agevolabili con il credito d'imposta per le aree svantaggiate il contribuente non può discostarsi da quanto indicato nell'istanza di ammissione inoltrata al Centro operativo di Pescara; ogni variazione rispetto al piano proposto in origine comporta, infatti, secondo l'agenzia, la decadenza dai benefici concessi.
Secondo la rigida interpretazione ministeriale, l'istanza di ammissione, una volta compilata ed inviata al Centro operativo di Pescara, non solo costituisce titolo per l'assegnazione del contributo con specifico riferimento ai beni nella stessa specificamente individuati, ma, altresì, individua rigorosamente l' investimento oggetto dell'agevolazione.
Il contribuente, pertanto, nel realizzare gli investimenti agevolabili, deve attenersi a quanto indicato nell'istanza; di converso, la realizzazione di investimenti diversi da quelli indicati non potrà dare diritto al corrispondente credito d'imposta.
Sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, con la succitata risoluzione, tale accortezza è necessaria proprio al fine di evitare che le risorse finanziarie siano attribuite a soggetti che, al momento dell'invio delle istanze, indichino investimenti diversi da quelli che, sulla base di successive scelte imprenditoriali, saranno realizzati, trasformando, di fatto, un contributo specificamente concesso per determinati investimenti in un generico incremento della capacità finanziaria dell'impresa.
Oltretutto, la stessa Agenzia delle Entrate, con la precedente risoluzione n. 101/E del 30 luglio 2004 (in Guida Normativa del Sole 24-Ore n. 164 del 10 c.m.), ha precisato che si può modificare la localizzazione geografica di un investimento rispetto a quanto indicato nell'istanza inoltrata al Centro operativo di Pescara per beneficiare del credito d'imposta, ma è necessario che si siano verificati eventi non riconducibili direttamente alla volontà del contribuente.
Sul piano generale, perciò, va rispettato il piano d'investimento predisposto inizialmente, dal momento che l'esatta indicazione degli elementi che lo compongono risponde all'esigenza di poter effettuare una efficace attività di monitoraggio del credito d'imposta in esame.
Personalmente, non sono d'accordo con la rigida e restrittiva interpretazione ministeriale di cui alle succitate risoluzioni n. 101/E e 102/E del 30 luglio 2004, perchè la norma originaria dell'art. 8 della legge n. 388 del 23/12/2000 non vincola affatto l'utlilizzo del credito al rispetto dell'originario investimento, soprattutto se cambiano i vantaggi economici dell'investimento stesso o se si è commesso un errore materiale.
L'importante è che si rispettino gli importi complessivi originariamente dichiarati nonchè la localizzazione in quei territori in cui l'intensità dell'aiuto è indentica, tenendo conto anche delle modifiche intervenute dopo l'08 luglio 2002.