Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
30/09/2004
Condizioni richieste per la fruizione del credito d'imposta
Quesito
L'informo che supportati anche dal Suo autorevole parere (parere:Non rientrano tra i beni agevolabili quelli 'in prova' - II parte) abbiamo ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta sugli investimenti- art. 8- da parte dell'Agenzia delle Entrate di Eboli (SA) relativamente al caso del bene acquisito con la clausola 'in prova'; Il testo della Sua risposta è stato allegato all'istanza da noi presentata per l'annullamento in autotutela del provvedimento di diniego del beneficio.
Vogliamo richiedere un altro Suo parere su di un'altra questione che ci riguarda sempre relativa al credito d'imposta.
Una Società ha iniziato un investimento per la costruzione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione su suolo di proprietà con un contratto di appalto unitario per le opere edili e con singoli contratti per le altre opere e per l'impiantistica tecnica per l'acquisto di serbatoi, impianti di erogazione ed in genere dei beni necessari per completare e rendere funzionale l'impianto.
I lavori preparatori (autorizzazioni, progettazioni, scavi, messa in opera di singoli componenti, fatture di acconti sui lavori edili ecc) sono iniziati prima del 13 marzo 2001 e proseguiti dopo tale data ultimandosi in toto dopo l'8 luglio 2002; l'impianto è entrato in funzione parzialmente nel mese di aprile 2002 solo per il GPL e a ottobre 2002 per le benzine.
Mentre per i lavori dopo l'8 luglio 2002 l'Agenzia Delle Entrate ha riconosciuto il credito d'imposta sugli investimenti già in corso (principio del contratto concluso), ha invece rettificato il credito per la parte delle fatture pervenute prima del 13 marzo 2001 in base all'assunto che solo da tale data decorrono i benefici così previsto dalla normativa di riferimento.
Nel caso, l'investimento è unitario prevedendosi la realizzazione di un impianto che sarà funzionale solo all'ultimazione e che i singoli beni e le singole prestazioni (lavori in ferro per tettoia, chiusini, collegamenti dei serbatoi, asfalto ecc) non danno luogo a impianti funzionali se non dopo il completamento e la messa a regime; perciò si ritiene che possa tentarsi in modo speculare di ottenere l'ammissione al beneficio del credito d'imposta anche per l'investimento unitario ante 13 marzo 2001 per evitare il paradosso di avere il credito sul coperchio del serbatoio interrato e non sul serbatoio stesso fatturatoci prima della citata data o di avere il credito sulla manodopera della messa in opera della pensilina perché fatturata dopo rispetto alla pensilina fatturata prima e così discorrendo e come di fatto avvenuto!
Possiamo argomentare in proposito su base giuridica e con riferimento alla ratio della norma per ottenere il credito d'imposta sull'intero investimento?
Cordialmente La salutiamo ringraziandola per la disponibilità già manifestata e per quella che intenderà di certo confermarci.
Parere
Per il periodo dal 1° gennaio 2001 sino al 13 marzo 2001, non è concessa alcuna agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate perchè la Commissione delle Comunità Europee ha dato l'approvazione del regime agevolativo a partire dal 14 marzo 2001, con la decisione SG (2002) D/286841 del 13 marzo 2001.
Inoltre, poichè la Commissione Europea ha fissato il termine di scadenza al 31 dicembre 2006, non potranno fruire dell'agevolazione eventuali investimenti realizzati successivamente a tale data, anche se la stessa non dovesse coincidere con la chiusura dell'esercizio.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 03/06/2003, ha chiarito che nell'ambito della disciplina relativa all'originario regime di aiuti N 646/A/2000, autorizzato con la suddetta decisione SG(2002) D/286841 del 13 marzo 2001, il momento di avvio dell'investimento non aveva alcuna rilevanza, essendo la fruizione del beneficio legata al momento in cui matura il relativo diritto, vale a dire alla data in cui l'investimento agevolato viene 'realizzato', ossia quando esso è concretamente portato a termine.
L'effettiva realizzazione dell'investimento, valutata con esclusivo riferimento al verificarsi degli eventi di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (oggi art. 109, con le modifiche intervenute dall'01/01/2004 con il D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003), costituiva, quindi, nell'ambito del regime originario, l'unica condizione richiesta per la fruizione del credito, come, peraltro, ho chiarito nella mia monografia sul tema dei crediti d'imposta alle pagg. 15 e 16, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).
Di conseguenza, per la risoluzione del Suo caso, occorre tener presente solo le tassative condizioni previste dal succitato art. 75, se realizzate prima o dopo il 13 marzo 2001, e cioè:
- consegna o spedizione per i beni mobili;
- stipulazione dell'atto per gli immobili;
- ultimazione delle prestazioni di servizi.
Sono contento che l'Agenzia delle Entrate di Eboli (Sa) ha riconosciuto il Vostro credito d'imposta, anche alla luce del mio parere.