PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/10/2004

Effetti della sospensione cautelare

Quesito

Come da Lei suggerito, a fronte di un avviso di recupero del credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, ho presentato ricorso con contestuale istanza di sospensione in data 14/05/2004.

Con ordinanza del 30 giugno scorso, la Commissione tributaria ha accolto l'istanza di sospensione.

Successivamente, in data 12/08/2004, l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate ha trasmesso al contribuente un documento denominato 'Provvedimento di sospensione' in cui sono indicati il numero di partita a ruolo, lo stato ('convalidata'), la decorrenza (07/07/2004), gli importi a ruolo e i medesimi importi (riconosciuti 'sospesi').

Lo stesso documento, infine, testualmente recita:
'Gli interessi sulle somme sospese che risultano dovute, sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione (art. 15 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)'.

E, al riguardo, Le chiedo se un simile atto sia corretto, facendo riferimento a 'importi sospesi', ma nel contempo all'art. 15 del decreto sopra citato che, a mio avviso, si riferisce non alla 'Sospensione cautelare', bensì ad una fattispecie diversa 'Sospensione amministrativa della riscossione'.

Ciò significherebbe, tra l'altro, che, in ipotesi di sentenza della C.T.P. negativa per il contribuente, lo stesso dovrebbe pagare interessi sulle somme dovute nella misura del 7% annuo, come previsto dal citato articolo?

Ma non finisce qui. In data 23/09/2004, al contribuente, nonostante l'intervenuta sospensione giudiziale, è stata notificata la cartella di pagamento per l'importo di cui all'avviso di recupero maggiorato di ulteriori interessi.

Nella cartella, si specifica che gli importi sono dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso in C.T.P. e che il ruolo è stato reso esecutivo in data 11/06/2004 (quandi, antecedentemente all'ordinanza di sospensione).

A fronte della situazione, l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate ritiene che la cartella non possa essere annullata in quanto 'l'iscrizione a ruolo, a seguito di avviso di recupero del credito d'imposta, avviene automaticamente e la cartella stessa resta valida, con possibilità di sgravio in caso di sentenza favorevole della C.T.P.' (il ricorso è da discutere il 20/10/04 e la scadenza per il pagamento della cartella è il 23/11/04).

Ora, alla luce dell'intervenuta sospensione giudiziale, Le chiedo se una simile procedura sia lecita.

A mio modesto avviso, la cartella di pagamento dovrebbe essere annullata, data l'intervenuta sospensione giudiziale, ed eventualmente emessa dopo un'eventuale sentenza della C.T.P. sfavorevole al contribuente.

Vorrei conoscere il suo autorevole parere sulla questione ed avere un suggerimento su come procedere.

Ringraziandola ancora una volta, per la sua cortese disponibilità.

Parere

Una volta emessa l'ordinanza di sospensione degli atti, di cui all'art. 47 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, gli uffici fiscali non devono assolutamente notificare alcuna cartella esattoriale e, nel caso in cui l'iscrizione a ruolo sia precedente alla suddetta ordinanza, gli uffici stessi, anche senza l'iniziativa della parte, devono procedere all'immediato sgravio della cartella stessa, altrimenti potrebbe intravedersi in tale illegittimo comportamento l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 codice penale 'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità'.

Infine, per quanto riguarda gli interessi, occorre precisare che la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 dell'08 luglio 2003, ha chiarito che il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato dall'ufficio, ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modificazioni, in relazione ad ogni singolo importo, sino alla data di emissione dell'atto.

Il succitato art. 20 prevede gli interessi al tasso annuo del 2,75%, con effetto dal 1° luglio 1999, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 (oltretutto, per le particolari ipotesi di conteggio degli interessi, La rinvio all'interessante articolo pubblicato dall'esperto risponde del Sole 24-Ore del 06 settembre 2004 'Il problema della settimana - La riscossione').

Di conseguenza, il riferimento che fa l'ufficio all'art. 15 del citato D. Lgs. n. 46 del 1999 non solo è contrario alla circolare ministeriale n. 35 sopra citata ma è, altresì, errato perchè il suddetto art. 15 si riferisce soltanto alla sospensione amministrativa e non giudiziaria, come peraltro da Lei correttamente rilevato.