PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/10/2004

Ammortamenti dedotti

Quesito

In seguito ad una verifica dell'Agenzia delle Entrate, è emerso per quanto riguarda gli investimenti di cui all'art. 8 L.388/2000 antecedenti l'8 luglio 2002, quanto segue:
- Nel calcolo degli ammortamenti figurativi (relativi a beni immobili acquisiti in leasing a luglio del 2001) la percentuale di determinazione è stata calcolata dello 0,75% (contro quella ordinaria del 3%), per altri beni (sempre acquisiti in leasing, ma nel 2000) è stata applicata l'aliquota ordinaria, senza riduzioni.

Il comportamento adottato, rispecchia quello che si sarebbe tenuto in caso di iscrizione dei beni a libro cespiti.

- Alcuni beni per i quali è stato chiesto il credito d'imposta, fanno parte di un contratto di leasing che ha all'interno alcune realizzazioni avvenute nei primi mesi del 2002, per le quali non è stato richiesto alcun credito d'imposta.

Per maggiore chiarezza nel CVS è stato indicato il costo del contratto complessivo, e decurtata la somma non richiesta a rimborso dagli ammortamenti previsti. Sono state inoltre barrate le caselle inerenti l'acquisizione nel 2001 e la messa in funzione del 2002.

E' corretto? L'Amministrazione afferma di no.

Gradirei un suo parere in merito.

La ringrazio in anticipo.

Parere

L'art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 23/12/2000 fa esclusivo riferimento agli 'ammortamenti dedotti' nel periodo d'imposta relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva; è chiaro, quindi, il riferimento legislativo all'effettivo ammortamento dedotto, indipendentemente dalle percentuali che si sarebbero dovute calcolare.

Inoltre, Le premetto che, in materia di leasing, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- l'agevolazione in parola riguarda non soltanto l'acquisto dei beni a titolo derivativo o a seguito di contratti di locazione finanziaria ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario (circolare n. 41 del 18/04/2001, punto 6.2.1);

- per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, ai fini della determinazione dell'investimento agevolabile, assume rilevanza unicamente il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione; nel caso in cui l'iva sui canoni di locazione non sia detraibile da parte dell'utilizzatore, ai fini dell'agevolazione assume rilievo anche l'iva pagata dal locatore sull'acquisto del bene (circolare n. 38 del 09/05/2002 punto 7).

Secondo me, il comportamento da Lei tenuto è corretto, anche per quanto riguarda la decurtazione della somma non richiesta a rimborso, tenuto conto dell'effettiva volontà della parte di conteggiare il credito d'imposta solo in funzione di determinati beni.