PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/10/2004

Rottamazione dei ruoli

Quesito

Vorrei un suo parere su una vicenda piuttosto incredibile che mi si è prospettata su un condono ex art 12 L. 289 (rottamazione dei ruoli).

Un mio cliente nel marzo 2003 ha ricevuto una comunicazione da parte dell'esattoria con diverse cartelle che potevano essere rottamate.

Il contribuente ha operato una scelta ed ha escluso alcuni carichi; il versamento quindi non è stato effettuato con il modulo RAV prestampato inviato dal concessionario, ma con bollettini di c/c modello F35 intestati al concessionario e recanti l'indicazione della cartella condonata.

Successiavamente copia del bollettino è stata trasmessa a mezzo fax ai numeri indicati nell'avviso ad aderire ricevuto.

Tale modalità di pagamento si è resa necessaria in quanto il modulo rav può essere elaborato elettronicamente solo dall'esattoria, quindi non poteva essere compilato manualmente e gli sportelli del concessionario nel periodo del condono erano affollattissimi fin dalle prime ore del giorno.

Oggi si scopre a seguito di una visura di controllo sui carichi ancora iscritti, che l'esattoria non ha considerato detti versamenti come definizione agevolata ma versamenti in acconto sulle cartelle intere ed ha giustificato verbalmente tale comportamento con la motivazione che il pagamento doveva avvenire presso gli sportelli degli uffici esattoriali, nel caso di non utilizzabilità dei moduli prestampati che il contribuente a suo tempo aveva ricevuto.

Non ritiene che tale comportamento sia illegittimo? è possibile che una modalità di pagamento possa essere causa sostanziale per decadere da un beneficio di legge, quando la volontà del contribuente di condonare è emersa in modo palese (invio del pagamento a 1/2 fax entro il termine)?

La ringrazio sempre per la sollecitudine con cui il suo studio dà riscontro ai messaggi.

Parere

L'art. 12, comma 1, della legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce, per la definizione dei carichi di ruolo pregressi, che i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora con 'il pagamento':
a) di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

Come può notare, l'efficacia del suddetto condono è riferita esclusivamente al pagamento delle somme, indipendentemente dalle modalità del versamento delle stesse, tanto è vero che l'ultimo comma del citato art. 12 si limita a rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per le modalità dei versamenti, senza peraltro prevedere alcuna tassativa decadenza.

Oltretutto, per un caso analogo, ultimamente l'Agenzia delle Entrate con una nota del 22 settembre 2004 (prot. 2004/140496, riportata sul Sole 24-Ore di mercoledì 29 settembre 2004, con un interessante articolo di Tonino Morina) chiarisce che i pagamenti effettivamente versati all'erario nei termini sono più importanti della domanda di definizione dimenticata o presentata in ritardo; questo perchè la domanda costituisce una semplice conferma della volontà già espressa dal contribuente che ha pagato le somme dovute.

Inoltre, la stessa circolare ministeriale dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003 (al punto 8, pag. 147) chiarisce che l'estinzione dei debiti iscritti a ruolo è condizionata soltanto dal pagamento di una determinata somma, come sopra indicata, indipendentemente da eventuali irregolarità formali circa il versamento.

Infine, lo Statuto del Contribuente, che ultimamente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7080/2004 ha elevato giustamente a legge di rango superiore nel settore tributario, chiarisce:
- all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 27 luglio 2000, che prima di procedere a eventuali iscrizioni a ruolo gli uffici (compresi i concessionari), qualora sussistano incertezze, devono invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- all'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000, che non sono in ogni caso mai dovute le sanzioni quando l'irregolarità si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, come nel caso da Lei prospettato.