PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/10/2004

Art. 95 d.lgs 344/03 relativo ai compensi agli amministratori - parte II

Quesito

Grazie per la sollecita risposta (parere: Art. 95 d.lgs 344/03 relativo ai compensi agli amministratori - parte I), ma vorrei formularLe meglio il mio problema in relazione al mio caso specifico, premetto che si tratta di una SRL con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare ma che va dal 01/07 al 30/06.

A seguito di un accesso per verifica parziale da parte della GDF č stata secondo quest'ultimi rilevata la seguente irregolaritā:

1. Dall'esame del conto n. 36/005 intestato a 'debiti verso amministratori e collaboratori' č risultato che il compenso dell'Amministratore unico 'Tizio', relativo al mese di giugno 2003, č stato effettivamente corrisposto allo stesso, a mezzo assegno circolare emesso in data 10.07.2003.

In merito si precisa che l'art. 95 c. 5 del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 prevede che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono stati corrisposti.

Pertanto nel caso in esame la societā sottoposta a verifica ha indebitamente incluso tra le componenti negative di reddito un costo di competenza dell'esercizio successivo ammontante a euro 8.439,00.

Atteso che il D.Lgs. 12 dicembre 2003 entra in vigore dal 01.01.2004, ai compensi erogati nel giugno 2003 a mio parere sarebbe applicabile la precedente disciplina (principio di cassa allargato), e possibile questo?

Parere

Ad ulteriore chiarimento di quanto giā scritto in precedenza, Le preciso che lo stesso principio di cassa era applicabile anche per il periodo d'imposta 2003, che č quello da Lei segnalato.

Infatti, l'art. 62, comma 3, DPR n. 917 del 22/12/1986, come sostituito dall'art. 14, comma 3, lett. c), della legge n. 537 del 1993, prevedeva che i compensi spettanti agli amministratori delle societā in nome collettivo e in accomandita semplice erano deducibili nell'esercizio in cui erano corrisposti.

La suddetta disposizione, peraltro, si applicava anche per i compensi spettanti agli amministratori delle societā di capitali e degli enti commerciali di cui alle lett. a) e b) dell'art. 87, comma 1, TUIR, in dipendenza del richiamo contenuto nell'art. 95, comma 1, dello stesso testo unico, prima delle modifiche del D. L. n. 344 del 12/12/2003.