PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/10/2004

Rideterminazione credito d'imposta - beni dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalitā estranee all'esercizio dell'impresa

Quesito

Una societa' ha usufruito del credito d'imposta ai sensi dell'art.8 della legge 388/2000.

A seguito di cattive congiunture economiche, ha cessato l'attivita' aziendale e, nell'attesa di mettere in liquidazione la societa', ha trasferito i beni oggetto dell'agevolazione dalla struttura produttiva indicata nel CVS alla sede legale della societa' stessa.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, considerato che i beni non si trovano presso la struttura produttiva indicata nel CVS, la societa' decade automaticamente dal beneficio del credito d'imposta ed e' quindi soggetta a revoca totale dello stesso.

Qual'e' il suo parere in proposito?

La ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorra' riservare alla presente e le porgo cordiali saluti.

Parere

L'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 23/12/2000 testualmente prevede, come norma antielusiva, la rideterminazione del credito d'imposta se entro il quinto periodo d'imposta, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni stessi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalitā estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Oltretutto, ultimamente, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con la risoluzione n. 100/E del 30 luglio 2004, ha chiarito che il credito d'imposta non č rideterminato se i beni agevolati, mantenendo sempre la destinazione all'originaria struttura produttiva, siano unitariamente trasferiti nell'ambito di un' operazione di cessione di azienda o ramo di azienda, anche se avvenuta nel corso della fase di liquidazione.

In merito alla qualificazione di azienda o ramo di azienda, l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che deve trattarsi di un insieme di beni unitariamente organizzati in funzione dell'esercizio di un'attivitā e capace di produrre autonomamente beni o servizi.

E' fondamentale, pertanto, che, come peraltro precisato nella risoluzione n. 98/E del 29 aprile 2003 dell'Agenzia delle Entrate, il complesso di beni separato dalla societā in liquidazione continui a rappresentare un compendio di beni idoneo all'esercizio in maniera autonoma dell'impresa (per un esauriente commento alla risoluzione n. 100/E del 30 luglio 2004 La rinvio all'articolo di Guido Berardo e Vito Dulcamare in Corriere Tributario Ipsoa n. 37/2004, pagg. 2957 - 2961).