PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/10/2004

Nei vari conteggi non si deve tenere conto dei beni che non beneficiano (o non hanno beneficiato) del credito d'imposta

Quesito

Innanzitutto complimenti per i suoi articoli che sono esposti in modo chiaro e sempre esaurienti, diversamente da come ci ha abituato l'amministrazione finanziaria, Le chiedo cortesemente di sapere un suo parere a riguardo un avviso di recupero credito imposta ai sensi dell'art. 8 L. 388/2000.

Un agente di commercio il 28/01/2002 ha subito il furto dell'unica autovettura che usava per la sua attività, con un residuo costo fiscale non ammortizzato di Euro 8032,00, a questo punto il cespite a quella data è stato eliminato dal registro dei beni ammortizzabili.

Nel mese di Giugno 2002 ha acquistato una nuova autovettura del valore fiscale di Euro 10000,00 usufruendo questa volta del credito d'imposta.

Nella determinazione dell'investimento netto si è proceduto in questo modo:
10000,00 investimento iniziale
859,00 ammortamenti fiscalmente rilevanti
0,00 costo fiscale beni ceduti e dismessi
9141,00 Investimento Netto

In fase di controllo i verificatori hanno obbiettato che il calcolo suesposto era errato in quanto bisognava tenere conto ai fini dell'investimento netto anche del valore residuo del bene oggetto del furto, pertanto hanno ripreso a tassazione il 50% del valore residuo del bene rubato cioè Euro 4.016,00.

Ora si chiede di sapere è giusto l'operato dell'Ufficio? oppure visto che l'alineazione del bene rubato non è stata dettata dalla volontà del contribuente ma è scaturita da un evento eccezionale e forzoso bisognava, così come è stato fatto, non considerare l'ammontare residuo del cespite ai fini del calcolo dell'investimento netto? e pertanto conviene opporsi e fare ricorso?

Parere

L'art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 23/12/2000 stabilisce che per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41 del 18/04/2001 (punto 6.2.3 e 6.5), ha chiarito che non si deve tenere conto delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti relativi a beni esclusi dall'utilizzo del credito d'imposta.

In sostanza, anche alla luce della normativa in questione e della volontà del legislatore stesso, nei vari conteggi non si deve tenere conto dei beni che non beneficiano (o non hanno beneficiato) del credito d'imposta.

Di conseguenza, dal quesito da Lei posto, risulta che la precedente autovettura non aveva minimamente beneficiato del credito d'imposta e, quindi, secondo me, il conteggio da Lei eseguito è corretto ed esatto.

Probabilmente, l'equivoco in cui cade l'ufficio è quello di ritenere l'ipotesi in questione parificabile all'ipotesi del c.d. 'rimpiazzo', così come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con le circolari n. 5 del 26/01/2001 e n. 41 del 18/04/2001 (punto 10.4).

E' chiaro, invece, che nell'ipotesi da Lei prospettata non è configurabile alcun 'rimpiazzo', anche perchè l'autovettura precedente non aveva beneficiato di alcun credito d'imposta.

La ringrazio per i complimenti che ha voluto farmi.