PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/10/2004

Imposta condono

Quesito

Navigavo in Internet alla ricerca di una risposta che soddisfacesse un mio problema.

Ho letto tutte le sue risposte e ho pensato che se c'era qualcuno che poteva rispondermi, quello era Lei.

La situazione che mi si presenta è la seguente: ho versato la prima rata di Euro 3.000 con F24 per sanare la mia posizione con l'art.9-bis L.289/2002.

L'A.F. mi risponde che non posso aderire perchè per gli anni precedenti non ho presentato alcuna dichiarazione dei redditi.

Successivamente chiudo la mia posizione sfruttando l'art. 12 che mi consente di sanare versando il 25% di quanto dovuto.

Ora voglio la ripetizione dei 3.000 Euro versati con F24 di cui sopra senza ottenere alcun beneficio.

Le chiedo:
devo fare istanza di rimborso all'Agenzia dell'e Entrate della mia città? o alla Direzione Generale delle Entrate?

Secondo il Suo parere, otterrò con un ricorso il rimborso della suddetta somma?

Parere

L'art. 9-bis della legge n. 289 del 27/12/2002 prevede tassativamente la definizione dei ritardati od omessi versamenti soltanto nell'ipotesi di presentazione delle dichiarazioni annuali, come peraltro previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003 (punto 5, pagg. 126-131).

E' chiaro, quindi, che nel caso da Lei prospettato il suddetto articolo non era applicabile e, di conseguenza, la somma versata, proprio perchè inutilmente versata, può essere chiesta a rimborso.

Infatti, il succitato art. 9-bis non richiama assolutamente le ipotesi di irrepetibilità di cui agli artt. 7, comma 7, 8, comma 10, lett. a), e 9, comma 15, della legge n. 289/2002; questo sta a significare che le somme versate inutilmente ai sensi del succitato art. 9-bis possono essere chieste a rimborso.

Per quanto riguarda la procedura di rimborso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, l'istanza in carta semplice deve essere presentata al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate della Sua città, e non alla Direzione Generale delle Entrate.

Infine, sulla correttezza della procedura da eseguire in tema di rimborso, per la formazione del c.d. silenzio-rifiuto, la Corte di Cassazione - Sezione tributaria - si è pronunciata con le seguenti sentenze:
- n. 3662 del 24/02/2004;
- n. 13194 del 16/07/2004;
- n. 13221 del 16/07/2004.

La ringrazio per la fiducia che ha voluto accordarmi.