PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/10/2004

Credito d'imposta - comportamento antielusivo volontario del contribuente

Quesito

In seguito ad una verifica fatta ad un mio cliente, relativamente al credito d'imposta art. 8 L. 388/2000, non viene riconosciuto il credito utilizzato, in quanto la società non ha più la disponibilità di un'autovettura acquistata col credito stesso, a causa di un furto documentato da una denuncia.

Il credito utilizzato, dunque, non è riconosciuto perchè la società non ha più la disponibilità del bene, il cui costo sostenuto per l'acquisto, peraltro, è stato interamente indennizzato dall'agenzia di assicurazione.

Poichè si tratta di una perdita di un bene estranea alla volontà dell'imprenditore, mi chiedo se tale situazione debba generare recupero del credito d'imposta.

Nel medesimo controllo, è emerso che non rientra nell'acquisto dei beni agevolati quello di un blok shafe e di un antifurto satellitare, in quanto trattasi di investimento che non presenta il requisito della novità essendo un costo sostenuto su una autovettura già utilizzata precedentemente dalla società.

Se per nuovi investimenti si intende l'acquisto di beni strumentali nuovi (e il blok shafe così come l'antifurto saltellitare lo sono), perchè verrebbe meno il requisito della novità?

Vorrei un Suo parere, circa la correttezza di tali rilevazioni fatte dall'Agenzia delle Entrate di Matera.

Parere

Personalmente, ritengo illegittimo il rilievo dell'Agenzia delle Entrate di Matera perchè:

- la norma antielusiva di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 23/12/2000 prevede un comportamento antielusivo volontario del contribuente e, nel caso da Lei prospettato (furto, regolarmente denunciato), è chiaro che manca l'intenzionalità della parte e, pertanto, il credito d'imposta non deve essere recuperato;

- la novità di cui all'art. 8, comma 2, della legge n.388/2000 si riferisce al singolo bene strumentale, indipendentemente dall'utilizzo dello stesso, come peraltro chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 18/04/2001 (punto 6.3) e, pertanto, nel caso da Lei prospettato il concetto della novità è stato sicuramente rispettato.