PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

22/10/2004

Le sanzioni non devono mai essere irrogate quando si tratta di violazioni meramente formali

Quesito

Le inoltro i miei complimenti per il suo ottimo lavoro in merito ai crediti d'imposta.

Le vorrei formulare anch'io un quesito riguardo all'art.7 della Legge 388/2000.

In data 16 settembre 2004 mi è stato notificato avviso di recupero credito d'imposta motivato dal fatto che nel corso del 2001 è stato utilizzato un credito maggiore di quello spettante di euro 3.305,00.

Il credito complessivo utilizzabile ma non utilizzato al 31-12-2003 era pari a 6.404,00.

Alla data del 10 aprile 2004, non è stata effettuata nessuna compensazione e che comunque sono stati presentati modelli f. 24 a debito senza utilizzare il credito d'imposta residuo per euro 3.305,00.

In realtà nel 2001 c'è stato solo un errore di esposizione di codice: è stato utilizzato un maggior credito d'imposta di cui al codice 6733 e un minor credito d'imposta di cui al codice 6732, pertanto alla fine non vi era nè un debito nè un credito nei confronti dell'erario, ma l'Ufficio mi dice che il credito è perduto e che invece il debito maggiorato delle sanzioni e interessi è dovuto.

Trattasi di un evidente errore formale, ma su che base secondo lei è possibile impostare un eventuale ricorso alla Commissione tributaria?

La ringrazio anticipatamente.

Parere

Sulla base dei dati contabili da Lei indicati nel quesito, ritengo giusto proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, contestando le eventuali sanzioni sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, in base al quale:
'Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo'.

Inoltre, lo stesso Statuto dei Diritti del Contribuente, all'art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 stabilisce che le sanzioni non devono mai essere irrogate quando si tratta di violazioni meramente formali, senza alcun debito d'imposta.

La ringrazio per i complimenti che ha voluto farmi.