PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

22/10/2004

Verbale di constatazione - errori formali e di merito

Quesito

Le faccio i mie complimenti per il sito da lei gestito, in quanto e' uno dei pochi che tratta materie complesse in modo chiaro anche per profani.

Avrei un quesito da sottoporla riguardo al credito di imposta per l'incremento occupazionale.

Ho ricevuto un controllo dell'agenzia delle entrate, il quale si e' concluso con un verbale di constatazione.

Nei confronti di questo verbale non ho intrapreso nessuna contestazione.

Dopo cinque mesi mi e' giunto l'avviso di recupero.

A mio parere questo avviso contiene degli errori formali e di merito.

Formali:

- vi e' una correzzione fatta con bianchetto e sovrascritta a mano della cifra contestatami (questa cifra non coincide con quella del verbale di contestazione)

- non mi viene indicato che posso far ricorso solo per errori formali e non per errori di merito

- mi viene indicato che avendo compensato il credito anche con dei contributi previdenziali mi arrivera' da l'inps provvedimenti sanzionatori.

La cosa strana e' che mi richiedono loro il recupero delaa somma inps indebitamente compensata e su essa non vi applicano ne gli interessi ne le sanzioni.

Di merito :

- sia la cifra del verbale ,che quella dell'avviso di recupero sono a mio parere errate.

Condivide le mie deduzioni?

Se faccio ricorso alla commisione tributaria mi conviene anche fare istanza di autotutela?

Posso far ricorso solo per la parte formale e successivamente, alla riemissione del nuovo avviso, far ricorso per gli errori di merito, allungando cosi i tempi del pagamento?

La ringrazio anticipatamente.

Parere

Premesso che, in via generale, sono d'accordo con le eccezioni che Lei vuole sollevare, Le consiglio di:

- presentare tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria, sollevando tutte le questioni sia formali che di merito, senza attendere alcun ripensamento da parte degli uffici che, peraltro, potrebbe arrivare oltre i termini previsti dalla legge per la presentazione del ricorso stesso;

- al tempo stesso, anche se personalmente ci credo poco, può presentare istanza di autotutela all'ufficio competente, tenendo presente, però, che non beneficia di alcuna sospensione dei termini per proporre ricorso, così come, invece, è previsto nel diverso istituto dell'accertamento con adesione, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, prevede la sospensione di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

La ringrazio per i complimenti che ha voluto farmi.