PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/10/2004

Credito di imposta - il credito non usato si perde?

Quesito

Il quesito riguarda il credito di imposta ex art 7 della L. 388/00.

Il caso presenta le seguenti caratteristiche:

Nel marzo del 2002 si è verificata una assunzione che ha generato un credito di imposta per 1300 euro di cui 500 sono stati utilizzati entro l'8 luglio 2002, per errore 167 euro sono stati ulteriormente utilizzati nel periodo di sospensione (13/8/02); successivamente le compensazioni sono state sospese pur continuando a maturare il credito.

Nel 2003 è maturato ulteriore credito per 1800 euro, senza però alcuna compensazione.

Nel corso del 2004 l'Agenzia delle entrate ha verificato la posizione del contribuente riscontrando la seguente situazione:
Credito 2002 spettante euro 800
Credito 2003 spettante euro 1800
Credito da restituire euro 167 per utilizzo nel periodo di sospensione.

Tali crediti che dall'agosto 2002 ad oggi sono maturati senza che ne venisse fatto uso possono essere oggi - nel 2004 - utilizzati per compensare il II acconto irpef di novembre?

Il contribuente dal 2002 al 2004 ha versato imposte a 1/2 f24 , non si trovava in posizione creditoria verso l'erario, tuttavia solo per dimenticanza il credito è rimasto inutilizzato.

E' vero che il credito non usato si perde?

Ci sono dei termini entro cui compensare?

Parere

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16 del 09/04/2004 ha chiarito i limiti temporali per il riporto del credito d'imposta occupazione non utilizzato in precedenza.

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate, con la suddetta circolare, ha precisato che:

1) nelle particolari ipotesi di cui all'art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo della legge n. 289 del 27/12/2002, la corretta e complessiva determinazione del credito maturato nel corso del 2003 non può effettuarsi se non al termine dello stesso anno, stante la rilevazione mensile del credito in parola e, quindi, la necessità di dover rilevare l'incremento della base occupazionale al 31/12/2003.

Il credito determinato per la parte non utilizzata nel corso del 2003 deve essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti nel modello F-24, in un momento logicamente successivo a quello in cui viene determinato e, quindi, a partire dal primo versamento unificato successivo al 31/12/2003 e per l'intero importo che trova capienza in esso.

Ne consegue, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, che la condizione di 'incapienza', relativamente ai crediti maturati nel corso dell'intero anno 2003, deve essere perciò, di regola, riscontrata alla prima occasione utile, successivamente al 31 dicembre 2003, per utilizzare in compensazione i medesimi crediti, soprattutto alla luce del limite temporale di cui all'art. 63, comma 2, legge n. 289/2002. In ogni caso, tenuto conto delle obiettive condizioni di incertezza in ordine all'interpretazione del citato comma 2 dell'art. 63, ed al fine di non penalizzare i contribuenti che abbiano adottato comportamenti ispirati a ragioni di maggiore cautela fiscale, la stessa Agenzia delle Entrate, sempre con la succitata circolare n. 16 del 09/04/2004, ha chiarito che il credito non utilizzato fino alla data di emanazione della circolare stessa potrà essere utilizzato a decorrere dal primo versamento unificato effettuato dal contribuente successivamente alla predetta data.

Ad esempio, un contribuente che abbia maturato al 31/12/2003 crediti pari a 7.000 euro e che non abbia precedentemente utilizzato, in tutto o in parte, gli stessi, potrà fruirne a partire dal primo versamento effettuato a decorrere dal 16/04/2004, con possibilità di riportare in avanti l'importo eccedente e di utilizzarlo, fino a concorrenza, nei successivi modelli di versamento che presentino saldo netto a debito;

2) invece, nelle ipotesi di cui all'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b), della legge n. 289 del 27/12/2002 l'utilizzo del credito d'imposta occupazione, sempre in compensazione, potrà essere utilizzato comunque non oltre il 31/12/2006, ai sensi dell'art. 63, comma 2, legge n. 289 cit. e, secondo me, il riporto del credito non usato è consentito fino alla suddetta data e non certo si perde, anche perchè manca una tassativa disposizione in proposito.

Infine, per quanto riguarda gli incentivi per l'incremento dell'occupazione, La rinvio alla mia monografia che può interamente scaricare dal sito (Monografia sui crediti d'imposta, investimenti - occupazione (11 marzo 2004)) nonchè ai quadri sinottici pubblicati in Pratica Professionale Ipsoa n. 4/2003, pagg. 171-172-173.