PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/10/2004

Credito d'imposta - cumulabilità con altri aiuti di Stato

Quesito

Le invio un quesito in merito al credito d'imposta art.8 L.388/2000:

Si è fruito del credito d'imposta per nuovi investimenti per l'aquisto di macchinari, finanziato con prestito agevolato Artigiancassa Spa ex L.949/52 Art.37.

Il finanziamento ottenuto copre interamente l'investimento effettuato.

Nella fattispecie, quindi, in riferimento alla cumulabilità tra i suddetti benefici ottenuti (entrambi soddisfanti la regola 'de minimis') in che misura incide la previsione che l'investimento debba essere finanziato almeno per il 25% con apporto di capitale proprio del beneficiario?

Si tenga conto che il credito d'imposta spettante sull'investimento per la Sicilia è pari al 50%.

Parere

L'Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 1 del 03/01/2001 e n. 41 del 18/04/2001 (punto 4), ha evidenziato che il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio.

In particolare, il regime agevolativo in esame non è cumulabile con altre forme di aiuto o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativi agli stessi costi ammissibili, e/o con combinazioni di aiuti all'investimento e aiuti regionali sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento in relazione agli stessi costi ammissibili.

Non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.

Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della regola c.d. de minimis, d'importo così poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra gli Stati membri, per i quali non vi è obbligo di previa notifica alla Commissione Europea.

Sono, pertanto, fruibili i benefici derivanti dall'applicazione dell'art. 7, comma 10, della legge 388/2000 (credito d'imposta occupazione) nonchè, perchè diversi dagli aiuti di Stato, le misure fiscali di carattere generale, cioè quelle misure che si rivolgono, su base paritaria, a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, quali, ad esempio, le misure di pura tecnica fiscale, come la fissazione di aliquote, o le misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale.

Il beneficiario deve, comunque, partecipare al finanziamento dell'investimento con un apporto pari almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

L'eventuale cumulo illegittimo, come nel caso da Lei prospettato, sarà sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dai D. Lgs. n. 471 e n. 472 del 18/12/1992.